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Coronavirus: Cazzola, ‘contagio sul lavoro, l’impresa può andare in tribunale’

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Roma, 13 mag. (Labitalia) – Il contagio da coronavirus sul posto di lavoro può essere considerato un infortunio a cui applicare la relativa disciplina? Ed è prevista una responsabilità penale del datore di lavoro? “L’interrogativo lo ha sciolto il decreto Cura Italia -spiega Giuliano Cazzola, esperto di politiche del lavoro e giuslavorista-. L’articolo 42 del dl dispone infatti che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore rediga il consueto certificato di infortunio e lo invii telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.

Si tratta quindi, dice Cazzola di “infortuni che gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico a carico del singolo datore. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. Anche l’Inail è intervento con un’apposita circolare (n.13/2020) e con un documento tecnico riguardante le strategie e le misure ai prevenzione. “La porta d’accesso al riconoscimento dell’infortunio sul posto di lavoro attribuito al contagio si basa sul cosiddetto concetto di malattia-infortunio, una fattispecie già riconosciuta e applicata in caso di contagio di malattie infettive, per le quali il requisito essenziale della “causa violenta” è assimilato a quello della “causa virulenta””, aggiunge Cazzola.

“È noto che il caso di infortunio può comportare una responsabilità penale e civile del datore di lavoro, il quale è titolare della posizione di garanzia, ovvero dell’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo del contagio. Pertanto, al fine di poter contestare al medesimo la responsabilità penale legata alla relativa malattia (o, addirittura, al decesso) occorrerà dimostrare che in capo al datore o al rappresentante dell’impresa vi sia un profilo di colpa e di colpa specifica per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più “norme cautelari”. È comunque plausibile che dalla norma – peraltro corretta – derivi un contenzioso sia in sede penale che in quella civile”, osserva Cazzola.

“L’Inail -ricorda Cazzola- fornisce alcuni dati interessanti per quanto riguarda i lavoratori coinvolti dalla riapertura della scorsa settimana, evidenziando che il loro numero è inferiore a quanti non hanno mai smesso di lavorare anche durante le settimane di quarantena. Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall’Istat al Senato della Repubblica il 25 marzo scorso – ricorda l’Inail -, l’insieme dei settori non sospesi comprende 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale). Questo insieme rappresenta un’occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi ammontano a circa 7,8 milioni (33,3%)”.

“Tuttavia, in considerazione del dato reale al netto di tutte le forme di lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile, pure in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori abbiano continuato a lavorare in presenza (per esempio, strutture socio-sanitarie, forze dell’ordine, forze armate e i servizi essenziali della Pubblica amministrazione, la filiera alimentare, le farmacie, i trasporti). I provvedimenti adottati con il decreto del 10 aprile hanno ulteriormente ampliato la platea dei settori attivi e nella versione attuale i dati sono stati aggiornati conseguentemente”, aggiunge Cazzola.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie, ricorda l’esperto “per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio”. “Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto e ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi”.

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