**Ucraina: Amato, ‘Italia può trovarsi in guerra per autodifesa o difesa di paesi terzi’**
Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Quando si parla di guerra, vale più l’articolo 11 o l’articolo 52 della Costituzione? “Valgono entrambi gli articoli. Però c’è un terzo articolo che va ricordato, l’articolo 78 che dice che il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari, questo articolo implica inesorabilmente che l’Italia possa trovarsi in guerra. Altrimenti non vi sarebbe ragione d’essere in Costituzione”. Così il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, risponde a una delle domande dei giornalisti al termine della relazione annuale a Palazzo della Consulta.
“Questo risponde al dibattito che c’è stato: se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia consentita o meno. Mettendo insieme i tre articoli si ottiene la risposta alla domanda”. Ma non alla questione se l’Italia può partecipare alla guerra di un paese aggredito: “io sottolineo che se all’Italia non fosse consentito per Costituzione di partecipare alla difesa di paesi terzi sarebbero illegittimi sia l’articolo 5 del Trattato della Nato sia, e non lo ricorda mai nessuno e mi dispiace, l’articolo 42 del trattato sull’Unione europea che dice che qualora uno stato membro subisce pressione sul suo territorio, gli altri stati membri sono tenuti a prestare aiuto e attuare assistenza con tutti i mezzi in loro possesso e in conformità all’articolo 51 della Carta dell’Onu che considera come diritto naturale l’autotutela a difendersi da un attacco armato”, conclude.

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