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Oggi partono i saldi estivi 2025: sconti più alti rispetto all’anno scorso

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(Adnkronos) – Oggi, sabato 5 luglio, è la data scelta per l'inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. Gli sconti, emerge dallo studio dell'Unione nazionale consumatori, sono più alti questa estate: i saldi dovrebbero allinearsi a quelli dello scorso gennaio ma superare quelli dell'estate 2024.  
Per Abbigliamento e calzature nel loro insieme, lo sconto è del 19%, sostanzialmente invariato rispetto a quest'inverno (era 19,1), in rialzo di 0,9 punti percentuali su luglio 2024 (era 18,1%). Il solo Abbigliamento (Indumenti + Accessori) registra un abbassamento medio dei prezzi del 19,2%, come a gennaio 2025 e in crescita di 0,6 punti su quelli di un anno prima (18,6%). In particolare, il record della convenienza spetta agli Indumenti, che rappresentano la voce con la riduzione maggiore, 20,8%, come negli ultimi saldi invernali e in aumento di 0,8 punti su un'estate fa (20%). Il calo minore del prezzo, come sempre, spetta agli Accessori (guanti, cravatte, cinture…), con una diminuzione dei listini dell'8,3%, in netta contrazione rispetto ai saldi di inizio anno, -1,5 punti (era 9,8), ma meglio di 1,4 punti rispetto allo scorso anno (era 6,9). Le Calzature segneranno una flessione dei listini del 17,6%, 0,8 punti in meno di quest'inverno (18,4), anche se meglio del 16,2% di un anno fa (+1,4 punti). Dagli scontrini ai pagamenti, è bene fare attenzione per evitare brutte sorprese in questi giorni. Ecco perché dagli esperti dell'Unione Nazionale dei Consumatori arrivano i consigli contro le fregature  1) Confrontare i prezzi. Non fermarsi mai al primo negozio, ma confrontare i prezzi di più esercizi, per evitare fregature. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. 2) Avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: in questo modo si è meno influenzabili dal negoziante e si corre meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali c'era alcun bisogno e che non verranno mai usati. Valutare la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone). 3) Darsi un budget. Stabilire una cifra massima da spendere e obbligarsi a rispettarla per evitare sensi di colpa e ripensamenti a posteriori. 4) Negozi e vetrine. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile: non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il prezzo precedente, la percentuale dello sconto e il prezzo nuovo. Controllare che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla 'nuova'. Da quando è entrato in vigore il decreto legislativo numero 26 del 7 marzo 2023, che attua la direttiva Ue 2019/2161 cosiddetta Omnibus, le tutele dei consumatori sugli sconti farlocchi sono state rafforzate. Il venditore è dunque tenuto a indicare anche il 'prezzo precedente', ossia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti i saldi; chi non lo fa rischia una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098,74 euro. Questa nuova regola, però, rende solo più complicato e rischioso fare sconti farlocchi, ma certo non li impedisce. 5) Diffidare degli sconti superiori al 50% che spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiat. Inoltre l'Unione dei Consumatori suggerisce di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, non facendosi incantare da ribassi troppo elevati. 6) No ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? Stare lontani da quei negozi che avevano i ripiani semivuoti prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei capi più svariati. E’ improbabile che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni articolo, di tutte le taglie e colori. 7) Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vogliono far provare i capi di abbigliamento o che per farli provare chiedono un anticipo.  8) Cambio merce. Anche durante i saldi vige la normale regola: è il negoziante a stabilire se permette al consumatore che ha cambiato idea di effettuare il cambio. Nei negozi fisici il cambio infatti non è obbligatorio per legge (a differenza di quanto accade online o, naturalmente, in caso di capo difettoso) 9) Prodotti difettosi: non valgono più i due mesi. Conservate sempre lo scontrino (anche se non è obbligatorio averlo per esercitare la garanzia, basta la prova dell’acquisto). Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare in caso di difetto: il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Dal 1° gennaio 2022, grazie all’entrata in vigore del D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla sua scoperta (erano 2 mesi, non 7 o 8 giorni), anche se prima li su fa meglio è. L’azione per far valere i propri diritti, comunque, si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di difetto di conformità del bene, l'acquirente ha diritto alla sua riparazione o alla sostituzione del bene. La scelta è del consumatore, salvo che la sostituzione sia impossibile o con costi sproporzionati rispetto all’altro rimedio, tenuto conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto e dell’entità del difetto (non potete prendere la sostituzione delle scarpe solo perché è rotto un laccio, in tal caso dovete accettare la riparazione). Se riparazione e sostituzione non sono state fatte o sono state rifiutate dal venditore per i costi sproporzionati, o sono impossibili, (ad esempio perché manca la vostra taglia), se si rimanifesta il difetto nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità, se il venditore ha dichiarato (o risulta chiaramente dalle circostanze) che non procederà al ripristino entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore, oppure se il difetto è talmente grave da giustificarlo, allora l'acquirente ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo o alla restituzione dei soldi. 10) Pagamenti con Pos. Tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, per qualsiasi importo. Se non lo fanno il cliente può chiamare i vigili, la guardia di finanza o comunque le forze dell’ordine per far applicare la sanzione prevista: 30 euro + il 4% del valore della transazione rifiutata. Se invece il commerciante ha il Pos fuori uso per un guasto tecnico o se il terminale non ha linea, non è passibile di sanzione. Ovviamente il guasto deve essere oggettivo, e quindi va dimostrato dall’esercente. —[email protected] (Web Info)

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