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**Caos procure: giudici Perugia, ‘Palamara ha agito fuori da poteri sue funzioni’**

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Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Appare corretto ritenere che Luca Palamara, operando come mediatore presso terzi, abbia agito sì spendendo l’influenza derivante dalla sua posizione e dal suo ruolo (o meglio, dai vari importanti ruoli ricoperti nel periodo di riferimento), ma comunque al di fuori dell’esercizio dei poteri tipici inerenti alle specifiche funzioni di volta in volta esercitate”. E’ quanto scrivono i giudici del Tribunale di Perugia nelle motivazioni della sentenza con cui il 30 maggio scorso hanno accolto la richiesta di patteggiamento a un anno per l’ex magistrato Luca Palamara. L’accusa iniziale di corruzione è stata riqualificata poi dalla procura di Perugia, con il procuratore capo Raffaele Cantone e i pm Gemma Miliani e Mario Formisano, in traffico di influenze illecite.

“Da quanto si evince dal compendio probatorio in atti, l’attività di mediazione svolta da Luca Palamara è stata certamente finalizzata ad inquinare la funzione dei terzi pubblici agenti – sottolineano i giudici – con cui egli aveva rapporti (o comunque era in grado di allacciarli senza difficoltà), compromettendone l’uso del potere discrezionale. L’attività di mediazione illecita ascrivibile all’odierno imputato è consistita, sempre alla luce delle emergenze processuali, nel promettere di acquisire, anche tramite soggetti terzi a lui legati da rapporti professionali o di amicizia, informazioni anche riservate sui procedimenti in corso ed in particolare, su quelli pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina e di Roma che coinvolgevano Centofanti, Amara e Calafiore; nonché nel promettere di influenzare anche per il tramite di rapporti con altri consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, le nomine e gli incarichi da parte del Consiglio medesimo e le decisioni del predetto organo”.

Luca Palamara “in forza sia del suo ruolo di Sostituto Procuratore della Repubblica presso un ufficio rilevante come quello romano, sia per le cariche associative nel tempo ricoperte, sia infine per aver fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura – scrivono i giudici – era uomo dalle molteplici conoscenze, in grado di muoversi agevolmente sia all’interno degli ambienti giudiziari che di quelli politici. Il suo ruolo nell’ambito dell’Anm e del Csm lo aveva reso inoltre influente nei confronti dei colleghi (sia quelli appartenenti alla sua stessa corrente, sia esponenti di altri gruppi, con i quali intratteneva comunque rapporti cordiali e spesso amichevoli) e quindi in grado di procurarsi, essendo ritenuto persona affidabile, anche notizie riservate su procedimenti in corso”.

“Come si evince dalle intercettazioni, molti erano i magistrati, anche di altri uffici e/o sedi giudiziarie, che si rivolgevano a Luca Palamara per avere anticipazioni sulle future determinazioni consiliari o per chiedergli di ‘caldeggiare’ domande avanzate per uffici direttivi o semi-direttivi. Egli era una fonte sicura di consigli, tranquillizzava e rassicurava gli interlocutori, anche grazie ad un modo di porsi certamente empatico ed accattivante. Aveva, così facendo, costruito intorno a sé una ‘rete’ di relazioni interne alla magistratura, che andava a saldarsi con quella delle relazioni esterne, anch’esse coltivate assiduamente nel corso degli anni, coinvolgente politici, imprenditori, nonché personaggi del mondo dell’informazione e perfino dello spettacolo. Un siffatto personaggio – sottolineano i giudici – era ‘prezioso’ per l’amico Centofanti proprio per le caratteristiche sopra evidenziate. Era per lui ‘quello su cui contare’ per districarsi in situazioni che coinvolgevano (lui stesso o soggetti a lui vicini) gli ambienti giudiziari, romani e non”.

“Ovviamente, Luca Palamara non era, in ogni caso, in grado di assicurare il risultato sperato, così come la sua spendita di influenza non era sempre finalizzata a scopi illeciti. Tuttavia – si legge nella sentenza – resta indubbio che il carattere illecito delle condotte in punto di fatto contestate all’imputato Palamara (e comprovate, nella loro materialità, dal compendio delle acquisizioni processuali) risiede, a prescindere dal risultato sperato o ottenuto, dal fatto che un pubblico ufficiale abbia ‘venduto’ la propria influenza presso altri pubblici agenti. E’ dunque la stessa mediazione a costituire un atto contrario ai doveri di ufficio, integrando così appieno il disvalore penale tutelato dalla norma incriminatrice”.