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La guida operativa, ‘Tredicesime dei lavoratori tra regole e particolarità’

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(Adnkronos) – Tutto quello che c'è da sapere sulla mensilità aggiuntiva erogata a fine anno nella guida operativa della Fondazione studi consulenti del lavoro: 'Tredicesime dei lavoratori tra regole e particolarità'. Nella versione aggiornata a dicembre 2025 ci si sofferma, non solo sui casi che determinano la maturazione della gratifica natalizia, l'assoggettamento contributivo e fiscale ma anche sull'esame di alcuni casi particolari: dalla gestione della malattia, dell'infortunio e della maternità obbligatoria al lavoro intermittente e a domicilio, passando per i trattamenti di cassa integrazione. Trovano spazio nella guida anche alcuni esempi di calcolo per le qualifiche più comuni e le risposte degli esperti ai quesiti. La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa, rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce. Nella gestione della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva riveste un ruolo fondamentale in quanto i contratti collettivi di lavoro disciplinano la retribuzione da prendere a riferimento, il computo, la mutazione, nonché il termine per la corresponsione.  Dobbiamo ricordare però che solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque retribuito, come ad esempio l’intervento degli ammortizzatori sociali, troveranno in busta paga l’equivalente di una mensilità lorda. E', infatti, la natura delle assenze dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione, in quanto non tutte danno diritto alla maturazione della tredicesima. Il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico. Il periodo di riferimento per il calcolo della tredicesima è l’anno solare che si conclude con l’erogazione e matura in ragione di un dodicesimo al mese. Il presupposto di base per il diritto alla maturazione è la prestazione di attività lavorativa o la presenza di eventi a vario titolo comunque tutelati con o senza l’integrazione economica da parte del datore di lavoro.  In generale le assenze in qualche modo indipendenti dalla volontà del lavoratore di particolare rilievo sociale e quindi tutelate, danno diritto alla maturazione della 13sima, mentre quelle dovute ad una sua libera scelta o, se obbligate, di minore rilievo e/o che non comportano integrazioni da parte del datore di lavoro, non danno il diritto alla maturazione. Per avere diritto ad una 13sima intera occorre dunque aver prestato la propria opera per tutto l’anno o essere comunque stati considerati tali in funzione di obblighi di legge. Se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato nell’anno, spetta un importo ridotto nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Per individuare nel dettaglio quando considerare o meno valida la maturazione di un dodicesimo, occorre fare riferimento ai contratti collettivi.  L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e va assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese dell'erogazione. Lo stesso imponibile va assoggettato ai premi Inail. L’importo al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente è assoggettato alla normale tassazione Irpef applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza cumulare l’imponibile con quello della retribuzione del periodo di paga in cui la gratifica viene erogata. Per tale motivo, ed anche rispettare per i tempi di erogazione (solitamente prima di Natale) è uso comune elaborare un cedolino a parte. All’imposta così calcolata non si applicano le detrazioni mensili per lavoro e per i carichi familiari, che spettano solo sulla retribuzione corrente di ogni mese. Infine, l’erogazione, anche se avviene una sola volta l’anno, non ha il carattere di occasionalità e pertanto, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il bonus fiscale da 100 euro è una integrazione al reddito concessa ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, che ha sostituito il credito fiscale da 80 euro previsto dal cosiddetto 'bonus Renzi'. Rientra tra le misure a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati introdotte dal Decreto Legge 5 febbraio 2020, n., convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 , al fine di ridurre il cuneo fiscale. 7 L’importo viene riconosciuto in base al reddito complessivo annuo. In particolare: quelli con reddito fino a 15.000 euro continuano a percepire il bonus in busta paga per intero, fino a un massimo di 1.200 euro l’anno; quelli con reddito con reddito oltre i 15.000 euro, ma fino a 28.000 hanno diritto al beneficio solo se la somma delle detrazioni fiscali spettanti supera l’Irpef lorda dovuta; chi percepisce un reddito superiore a 28mila euro non riceve nessun trattamento integrativo. Il lavoratore non troverà l’erogazione del bonus di 100 euro. La motivazione sta nel fatto che, analogamente al meccanismo di calcolo delle detrazioni fiscali, il bonus di 100 euro spetta in riferimento ai giorni di detrazioni per lavoro dipendente. Pertanto, riguardo alla doppia mensilità percepita dal lavoratore a dicembre, il lavoratore troverà il bonus di 100 euro soltanto nella busta paga di dicembre e non in quella della tredicesima. In sostanza al lavoratore spettano 960 euro diviso 365 per 31 giorni = 101,91 euro erogati nella busta paga di dicembre.   
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