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Esclusa dal concorso per ‘contesto familiare criminale’, Tar la riammette: “Discriminazione”

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(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha a
nnullato la decisione con cui una ragazza era stata esclusa dal concorso per allievi finanzieri a causa del contesto familiare criminale di provenienza. I giudici amministrativi, con la sentenza 22444/2025 hanno riconosciuto le ragioni della donna sottolineando che non si può fare una “automatica equiparazione tra il candidato e il contesto familiare di provenienza”, da cui tra l’altro la ragazza si è allontanata da tempo, perché si correrebbe il rischio di operare una “valutazione discriminatoria”. La candidata in particolare era stata esclusa nel giugno dello scorso anno dal concorso per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri, anno 2023, “per ritenuta carenza dei requisiti morali e di condotta”, si spiega nella sentenza. Fra i motivi alla base della decisione c’era il fatto che il padre della giovane era stato denunciato per danneggiamento e appropriazione indebita e segnalato in compagnia di pregiudicati ritenuti vicini a una cosca mafiosa e che lo zio ha precedenti per associazione mafiosa. La donna però, assistita dall’avvocato Giorgio Carta, ha impugnato la decisione lamentando l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, in quanto “fondato unicamente sul contesto familiare, senza alcuna effettiva valutazione della sua personalità, del percorso individuale e della condotta complessiva”. 
Ora il Tar del Lazio ha dato ragione alla ragazza, sottolineando come l’esclusione dal concorso non faccia “alcun riferimento individualizzante alla persona della ricorrente, ma risulti fondata sul formale rapporto di parentela con gli zii e con il padre, con cui non convive ormai da diversi anni. I vincoli familiari – si legge nella sentenza – non si accompagnano ad alcun elemento che manifesti un effettivo condizionamento ambientale, considerato che la ricorrente si è allontanata dall’ambiente di provenienza e non ha mai tenuto alcuna condotta idonea a manifestare una qualche forma di adesione al contesto criminale”
. Per i giudici amministrativi, “non è ragionevole esigere che la candidata, per manifestare la propria disapprovazione verso comportamenti contestati ai familiari, recida completamente ogni legame affettivo con il luogo di origine, inclusi familiari e amici estranei a qualsiasi criticità. Pretendere una simile rottura radicale dei legami affettivi – si sottolinea – sposterebbe ingiustificatamente il giudizio dalla condotta personale della ricorrente alla sua provenienza geografica e sociale, configurando un rischio di valutazione discriminatoria anziché un apprezzamento concreto e proporzionato della moralità della candidata”. Nella sentenza i giudici del Tar affermano che “le valutazioni dei candidati da parte della Guardia di finanza, pur ispirate ad una logica preventiva, esigono pur sempre che la prognosi inferenziale muova da concreti elementi di fatto e non da mere supposizioni su intimi convincimenti appartenenti all’imperscrutabile foro interno del candidato, specie quando lo stato soggettivo non si sia manifestato in comportamenti esteriori idonei a rivelarne un’effettiva inaffidabilità”. In particolare si evidenzia che le denunce per danneggiamento e appropriazione indebita contestate al padre risalgono al 1994, “epoca in cui la ragazza era ancora in tenera età e verosimilmente ignara di tali vicende”.  
Quanto ai successivi controlli di polizia subiti dal padre tra il 2008 e il 2018, “quando la ricorrente era adolescente, non emerge alcun elemento che consenta di inferire un’influenza negativa sul suo percorso formativo o sui suoi valori personali”. Per i giudici del Tar invece ci sono diverse circostanze che depongono a favore della donna, e “confermano la scelta di improntare il percorso di vita al rispetto della legalità”, come il fatto che “la ricorrente, a partire dalla maggiore età, non ha più convissuto con il padre”. Soddisfazione per la decisione del Tar del Lazio viene espressa dal legale della ragazza, l’avvocato Giorgio Carta, che all’Adnkronos afferma: “Questa decisione ribadisce un principio che dovrebbe essere ovvio: nel nostro ordinamento non esistono responsabilità per discendenza. Nessuno può essere escluso da un concorso pubblico per ciò che hanno fatto i propri familiari. La Guardia di Finanza, come ogni Amministrazione, deve giudicare i comportamenti, le scelte e la storia personale del candidato, non il suo albero genealogico – sottolinea – Nel caso di specie, mancava qualunque elemento oggettivo sulla condotta della ricorrente, che risultava incensurata, con un percorso di vita e di servizio coerente con i valori richiesti”. 
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