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**Cucchi: Cassazione, ‘pestaggio prima causa morte, cc consapevoli delle conseguenze’**

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Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La questione della prevedibilità dell’evento nel caso di specie è certamente fuori discussione, attese le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima, attingendola con violenti colpi al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione”. E’ quanto scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni con cui lo scorso 4 aprile hanno condannato a 12 anni i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. I due carabinieri dopo la sentenza si sono costituiti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

“Infondate sono le critiche mosse alla sentenza in merito all’accertamento del nesso causale tra le lesioni riportate da Cucchi e” le percosse. La sentenza impugnata, come quella di primo grado – sottolineano i supremi giudici – ha ricostruito l’intera catena causale che ha portato al decesso di Cucchi, riconducendone l’origine alla condotta tenuta in concorso da Di Bernardo e da D’Alessandro, ma riconoscendo che l’evento finale è stato determinato anche dal concorso di una pluralità di fattori sopravvenuti, la cui sinergia, con quella che ha identificato come la causa primigenia, ha ritenuto aver favorito il processo degenerativo” che ha portato allo “scompenso cardiaco risultato fatale alla vittima”.

“In particolare la corte, sulla base – scrivono i giudici della Cassazione – dell’evidenza disponibile ha accertato anzitutto che le percosse inflitte dai due imputati a Cucchi ne abbiano determinato la caduta e il violento impatto con il pavimento, stabilendo che quest’ultimo ha provocato la frattura della vertebra sacrale, poi identificata come l’innesco del successivo decorso causale”.

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