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DECRETO CURA ITALIA covid19

SPECIALE DECRETO CURA ITALIA: LE DOMANDE E RISPOSTE PIU’ COMUNI

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DECRETO CURA ITALIA covid19

Cosa prevede, per chi e come fare per ottenerlo per bonus bebè, mutui, imprese, partite IVA, sospensione adempimenti fiscali e documenti d’identità.

Il decreto cura Italia rappresenta una preziosa cassetta degli attrezzi per tutti noi. Vediamo insieme alcuni degli “attrezzi” più pratici contenuti nel decreto e come usarli.

 

BONUS BEBÈ PER DIPENDENTI PUBBLICI O ASSIMILATI

Quanto è stato stanziato?

  • Il bonus Bebè vale 30 milioni di euro per l’anno 2020

Come si accede al bonus?

  • Bisogna presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, indicando contestualmente il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.

Cosa succede se lo stanziamento non copre tutte le richieste?

  • l’INPS provvede al monitoraggio delle domandone, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

A chi è rivolto?

  • Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Quanto si può richiedere?

  • il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro

Chi eroga il bonus?

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

BONUS BEBÈ PER I PRIVATI

E per chi lavora nel settore privato?

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo (giorno di chiusura delle scuole in tutta Italia), e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,

Per gli autonomi?

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

AZIENDE E CASSA INTEGRAZIONE

Che succede se la mia azienda subisce l’impatto negativo dell’emergenza COVID 19?

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,

Da quando parte la concessione? Quanto dura?

Il periodo coperto decorre dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Entro quando bisogna fare domanda?

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Quanto è stato stanziato? Che succede se si supera tale soglia?

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Che succede se l’azienda è già iscritta a un FIS?

L’assegno ordinario concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento può essere concesso su istanza del datore di lavoro con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

C’è bisogno di riunire una assemblea sindacale, come previsto dal Jobs act, per accedere alla cassa integrazione?

Limitatamente all’anno 2020 e all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica l’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero l’articolo che tratta di Informazione e consultazione sindacale.

FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”

Entro quando si può fare richiesta per beneficiare del fondo solidarietà mutui “prima casa”?

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia.

A chi è rivolto il fondo?

L’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, con dei limiti ben precisi di fatturato nel periodo di emergenza COVID-19

Quali sono le limitazioni all’accesso?

Chi vuole accedere al Fondo deve autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza.

Serve l’ISEE?

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Come funziona l’erogazione?

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Quanto è stato messo a disposizione da parte dello stato?

400 milioni di euro per il 2020.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

A chi si rivolge l’articolo 27 del decreto Cura Italia relativo a Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

A quanto ammonta l’indennità per i liberi professionisti?

Per il mese di marzo è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro

Dal punto di vista fiscale come viene trattata tale indennità?

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2

Chi eroga l’indennità?

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda.

Qual è il tetto previsto?

Il limite di spesa complessivo è di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Se i fondi si esaurissero?

Qualora dal monitoraggio da parte di INPS (in sinergia con Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze) emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Chi può beneficiare della sospensione?

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato Italiano.

Che tributi vengono sospesi?

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Viene spostata anche la dichiarazione dei redditi?

Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Per le piccole imprese ci sono vantaggi aggiuntivi?

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ci sono vantaggi per le imprese nelle città più colpite di recente (Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza)?

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti,

Per le ex “Zone Rosse”?

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020

I beneficiari delle misure del decreto per la sospensione dei termini dei tributi quando dovranno pagare i tributi?

I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del decreto, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per le imprese con ricavi inferiori a 400.000 euro?

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono dell’opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Cosa posso fare se il mio documenti di identità è scaduto durante il periodo di emergenza COVID 19?

Ci viene in soccorso l’Art. 104 del decreto Cura Italia che proroga la validità dei documenti di riconoscimento:

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità (di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44), rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore decreto Cura Italia è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Fermo restando che ognuna di queste rielaborazioni è passibile di tua modifica, raccomanderei di inserire il link al decreto cura Italia ogni volta, a scanso di equivoci.

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