Bottiglie di plastica in Europa: cosa cambia davvero dal 12 agosto 2026 (e cosa no)
di Redazione Ecoseven – 01/07/2026

Bottiglie di plastica UE dal 12 agosto 2026 entra in applicazione il Regolamento 2025/40 sugli imballaggi, ma le bottiglie di plastica non spariscono dagli scaffali: quella data riguarda i limiti chimici su PFAS e metalli pesanti, non un divieto dei contenitori. I veri stop strutturali — multipack, deposito cauzionale, quote di riciclato — arrivano su un calendario che si estende fino al 2030 e oltre.
Nei giorni scorsi diversi titoli hanno alimentato l’idea di uno stop imminente alle bottiglie di plastica. Non è così, e la confusione nasce dalla sovrapposizione di più scadenze diverse, contenute nello stesso regolamento. Ecco cosa succede davvero, e quando.
Le bottiglie di plastica UE vengono vietate dal 12 agosto 2026?
No. Il 12 agosto 2026 entra in applicazione il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l’11 febbraio dello stesso anno, al termine di un periodo transitorio di 18 mesi. Il regolamento sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE e ribalta l’impostazione normativa: non più gestione del rifiuto a valle, ma prevenzione e progettazione a monte, con il riutilizzo anteposto al riciclo nella gerarchia degli interventi.
Da questa data, però, non scatta alcun divieto sulla vendita di bottiglie in PET. Le confezioni multiple che raggruppano sei bottiglie d’acqua continuano a essere vendute, così come le bustine monodose di zucchero o salse nei bar e ristoranti. Cambia invece la composizione chimica ammessa per gli imballaggi a contatto con gli alimenti.
Cosa cambia davvero dal 12 agosto: PFAS e metalli pesanti
Il punto centrale della scadenza di agosto riguarda le sostanze utilizzabili nella produzione degli imballaggi alimentari, non i formati. Dal 12 agosto 2026 non potranno essere immessi sul mercato europeo imballaggi alimentari in plastica che superano soglie precise di PFAS (le sostanze per- e polifluoroalchiliche, note come “inquinanti eterni” per la loro persistenza ambientale): 25 parti per miliardo per ogni singolo PFAS individuato, 250 ppb per la somma di tutti i PFAS rilevati, 50 parti per milione per le PFAS polimeriche.
In parallelo si rafforzano i limiti sui metalli pesanti — piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente — che non potranno superare complessivamente 100 mg/kg negli imballaggi, indipendentemente dal materiale. Da segnalare un dettaglio che riguarda direttamente i produttori: non è previsto alcun periodo transitorio per smaltire le scorte già prodotte. Un imballaggio realizzato prima del 12 agosto ma immesso sul mercato dopo quella data dovrà comunque rispettare i nuovi limiti; le confezioni già sugli scaffali prima della scadenza potranno invece continuare a essere vendute.
Sempre dal 12 agosto entrano in vigore anche l’obbligo di etichettatura armonizzata degli imballaggi, l’obbligo di documentazione tecnica tracciabile sulla composizione e l’obbligo di valutazioni di riciclabilità basate su criteri comuni.
La metodologia per il riciclo chimico: la novità meno raccontata
Accanto al pacchetto di agosto, la Commissione Europea ha adottato nel giugno 2026 — nell’ambito del pacchetto sulla plastica presentato a dicembre 2025 — le prime norme che stabiliscono una metodologia comune per calcolare, verificare e comunicare il contenuto riciclato ottenuto per via chimica nelle bottiglie PET monouso per bevande. Finora la normativa europea riconosceva quasi esclusivamente il riciclo meccanico (selezione, lavaggio, triturazione e rigranulazione della plastica); il riciclo chimico, che scompone i polimeri in molecole più semplici riutilizzabili come materia prima, restava fuori dal computo ufficiale.
La nuova metodologia si applica a qualsiasi tecnologia di riciclaggio, meccanica o chimica, con l’obiettivo dichiarato di creare condizioni di parità competitiva e garantire sicurezza agli investimenti nel settore. Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inizialmente per i Paesi UE e dello Spazio economico europeo; dal 21 novembre 2027 si estenderanno anche ai Paesi OCSE. È un passaggio tecnico, ma con ricadute dirette sulla filiera industriale del riciclo: aiuta gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di contenuto riciclato fissati dalla Direttiva sulla plastica monouso (SUP, 2019/904), che già oggi impone alle bottiglie PET un minimo del 25% di plastica riciclata dal 1° gennaio 2025, quota che sale al 30% entro il 2030.
Quando arrivano i veri divieti: il calendario fino al 2030
I cambiamenti che modificheranno concretamente gli scaffali della grande distribuzione non arrivano ad agosto, ma dal 1° gennaio 2030. Da quella data il Regolamento 2025/40 vieta la commercializzazione di diverse categorie di imballaggi monouso in plastica:
- gli imballaggi multipack che raggruppano bottiglie (pellicole e anelli di plastica), anche se su questo punto specifico — secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore — restano nodi interpretativi da chiarire entro il 2027, con il settore delle acque minerali che ne sostiene la funzione protettiva durante il trasporto e lo stoccaggio domestico;
- gli imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi sotto 1,5 kg, come le reti per agrumi o i sacchetti di insalata;
- piatti e bicchieri monouso in plastica per alimenti e bevande;
- le monodosi monouso per condimenti, salse, panna da caffè e zucchero nel settore della ristorazione;
- gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene nelle strutture ricettive.
Sempre dal 2030, almeno il 20% delle bevande confezionate in bottiglia o lattina dovrà essere venduto in contenitori riutilizzabili. Sul fronte della riduzione dei rifiuti pro capite, gli Stati membri dovranno raggiungere un -5% entro il 2030, -10% entro il 2035 e -15% entro il 2040, calcolati rispetto ai livelli del 2018.
Il deposito cauzionale: cosa prevede e quando arriva in Italia
Entro il 1° gennaio 2029 tutti gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie monouso per bevande fino a 3 litri. Per raggiungere questo obiettivo, ogni Paese dovrà in linea di principio istituire un sistema di deposito cauzionale: una piccola somma versata al momento dell’acquisto e restituita alla riconsegna del contenitore vuoto, sul modello già attivo in Germania e in altri Paesi europei.
Esiste però una clausola di esenzione: gli Stati che dimostreranno di aver già raggiunto un tasso di raccolta differenziata dell’80% entro il 2026, presentando una strategia credibile per arrivare al 90% entro il 2029, potranno evitare l’introduzione del sistema. L’esenzione decade se per tre anni consecutivi la raccolta scende sotto il 90%.
Per l’Italia il punto di partenza non è ancora sufficiente: secondo l’ultimo rapporto ISPRA, nel 2024 il Paese — primo in UE per tasso di riciclo complessivo degli imballaggi — ha intercettato circa il 68% degli imballaggi per bevande in plastica. Tra il 68% attuale e il 90% richiesto dal regolamento resta un percorso significativo. Sul piano legislativo qualcosa si è già mosso: la legge di delegazione europea 2025, approvata definitivamente dal Senato l’11 marzo 2026, delega il Governo ad adottare entro otto mesi i decreti di adeguamento al PPWR, mentre in Parlamento è in discussione una proposta bipartisan per introdurre il deposito cauzionale anche in Italia.
Cosa significa per chi acquista bottiglie di plastica UE
Nell’immediato, dal 12 agosto 2026, il consumatore non troverà scaffali diversi: le bottiglie restano quelle di sempre, con al più lievi variazioni di colore dovute alla quota crescente di plastica riciclata. I tappi solidali, che restano attaccati alla bottiglia dopo l’apertura, sono già obbligatori dal 2024 per i contenitori fino a 3 litri e non sono una novità di questa fase.
I cambiamenti percepibili arriveranno più avanti e in due fasi: dal 2029 con l’eventuale sistema di deposito cauzionale (che richiede di riconsegnare il vuoto per riavere la cauzione), e dal 2030 con la sparizione dagli scaffali di alcuni formati monouso specifici — non delle bottiglie in sé, ma di imballaggi come reti per agrumi, sacchetti di insalata monouso, piatti e bicchieri di plastica.
FAQ – Domande frequenti
Le bottiglie di plastica UE saranno vietate?
No. Nessuna norma attuale vieta le bottiglie di plastica per bevande. Il Regolamento UE 2025/40 introduce requisiti più severi su composizione chimica, riciclabilità e, dal 2030, vieta specifiche categorie di imballaggi monouso (multipack, confezioni ortofrutta, piatti e bicchieri), non le bottiglie stesse.
Cosa cambia esattamente per le bottiglie di plastica UE dal 12 agosto 2026?
Entrano in applicazione i limiti su PFAS e metalli pesanti negli imballaggi alimentari, l’obbligo di etichettatura armonizzata, la tracciabilità tecnica sulla composizione e le valutazioni di riciclabilità basate su criteri comuni europei.
Quando arriva il deposito cauzionale sulle bottiglie in Italia?
Il regolamento europeo fissa il 2029 come termine per raggiungere il 90% di raccolta differenziata delle bottiglie monouso, obiettivo che di norma richiede un sistema di deposito cauzionale. In Italia una proposta bipartisan è in discussione in Parlamento, ma non è ancora legge.
Le bottiglie di plastica UE devono già contenere plastica riciclata?
Sì. Dal 1° gennaio 2025 la Direttiva SUP impone alle bottiglie PET monouso per bevande un minimo del 25% di plastica riciclata, quota che salirà al 30% entro il 2030.
Cos’è il riciclo chimico e perché la nuova metodologia UE è importante?
È un processo che scompone i rifiuti plastici in molecole più semplici, riutilizzabili come materie prime, utile per i flussi di plastica che il riciclo meccanico non riesce a trattare efficacemente (per esempio per residui alimentari o materiali misti). La metodologia adottata dalla Commissione nel giugno 2026 permette per la prima volta di contabilizzare ufficialmente questo tipo di riciclato nelle bottiglie PET, accanto a quello meccanico.
In breve
Bottiglie di plastica UE: In pratica il 12 agosto 2026 non porta divieti sulle bottiglie di plastica, ma nuovi limiti chimici su PFAS e metalli pesanti negli imballaggi alimentari, insieme a una prima metodologia europea per contabilizzare il riciclo chimico. I cambiamenti che ridisegneranno davvero gli scaffali arrivano dopo: il deposito cauzionale nel 2029 e i divieti su specifici imballaggi monouso (non le bottiglie) dal 2030. L’Italia, ferma al 68% di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande nel 2024, ha ancora strada da fare per centrare l’obiettivo del 90%.
ATTENZIONE: questo articolo su Bottiglie di plastica UE ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale o normativa professionale; le imprese del settore imballaggi sono invitate a verificare gli obblighi specifici con un consulente qualificato o direttamente sui testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Fonti: Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR); Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso (SUP); Commissione Europea, pacchetto sulla plastica (dicembre 2025) e norme sulla metodologia di calcolo del riciclato chimicamente (giugno 2026); rapporto ISPRA sugli imballaggi 2024; Il Sole 24 Ore, LifeGate, Beverfood, per la ricostruzione del calendario normativo e delle interlocuzioni di settore in corso. Bottiglie di plastica UE.
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