Caso Amara: giudici, ‘Davigo non poteva ricevere e diffondere verbali segreti’
Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Nel corso dell’esame Davigo, richiamandosi ‘all’usbergo’ di norme costituzionali e non più alle circolari del Csm, ha sostenuto che ‘il segreto investigativo non era opponibile al Consiglio superiore … e, quindi, neanche al singolo consigliere’. L’istruttoria dibattimentale non ha fornito la sponda alla tesi della non opponibilità del segreto investigativo ad un singolo consigliere, così come del resto non ha trovato appiglio l’eventualità che fosse ammissibile la circolazione di atti riservati in assenza di passaggi formali”. E’ uno dei passaggi delle motivazioni dei giudici della prima sezione penale del tribunale di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, che lo scorso 20 giugno hanno condannato l’ex pm di Mani Pulite a un anno e tre mesi (pena sospesa) per rivelazione di segreto d’ufficio nella cosiddetta inchiesta milanese sulla presunta loggia Ungheria svelata da Piero Amara.
La circostanza che Davigo ricoprisse l’incarico di presidente della commissione Regolamento e che, quindi, era la persona che meglio di ogni altro doveva conoscerne il contenuto “rende superfluo, quantomeno in questo caso, affrontare il tema della eventuale scusabilità dell’errore, di come possa per un magistrato assumere rilievo l’ignoranza inevitabile di un dato normativo o, in alternativa – come a rigore pare più corretto – la sussistenza dell’esimente putativa dell’adempimento di un dovere” sottolinea la corte.
“Il fatto che la notizia sia stata versata non solo oralmente, ma anche per il tramite di un supporto cartaceo inserito in una pen drive, ha certamente potenziato l’offensività della condotta, fornendo all’imputato uno strumento suggestivo per offrire agli interlocutori un riscontro alle rivelazioni in suo possesso sulla loggia Ungheria. A tutto ciò va aggiunto che la secretazione accorda al segreto investigativo una tutela particolarmente rafforzata, il che, spiega il perché Davigo abbia dovuto rassicurare Storari (il pm milanese che gli consegna i verbali, ndr) circa la non opponibilità del segreto al Csm, in quanto si era in presenza di atti di cui la Procura poteva rifiutare la consegna”.
