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**Anarchici: 41 bis Cospito, pg Cassazione ‘annullare con rinvio ordinanza Sorveglianza’,

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Roma, 12 feb. (Adnkronos) – La Procura generale della Cassazione, in vista dell’udienza del 24 febbraio sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, con una requisitoria scritta, chiede di annullare con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis per l’anarchico. ‘’Emerge nella motivazione dell’ordinanza impugnata – scrive l’avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta – una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l’associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell’estremismo ideologico’’.

‘’La verifica su questo punto essenziale non traspare nella motivazione del provvedimento impugnato, ancorché necessaria e non potendo essa evidentemente essere desumibile interamente ed unicamente né dal ruolo apicale di Cospito nell’ambito dell’associazione di appartenenza, né dall’essere egli divenuto ‘punto di riferimento’ dell’anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne riportate’’ scrive il pg della Cassazione. La Procura generale in un altro passaggio della requisitoria sottolinea come ‘’risultano invece fondate le censure difensive che denunziano apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei ‘collegamenti’ di Cospito con l’organizzazione criminale di appartenenza: e ciò pur nella piena consapevolezza della estrema delicatezza e difficoltà del crinale che il Tribunale di Sorveglianza era chiamato ad attraversare in un’ipotesi ermeneutica del tutto inedita, e quasi di ‘confine’, di possibile applicazione del regime detentivo speciale’’

‘’Lo strumento del regime carcerario speciale ex art. 41 bis – sottolinea la Procura generale – non può giustificare la rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie se non con ‘impedimento di fatti (contatti e collegamenti) che risultino concretamente prodromici o specificamente finalizzati o causalmente orientati ad altri specifici fatti (ulteriori reati o attività dell’associazione “esterna”): sicché l’emersione di tale base fattuale, dedotta da elementi immanenti e definiti, appare necessario compendio argomentativo del relativo provvedimento impositivo, che non è dato riscontrare nel provvedimento impugnato’’. ‘’Ne consegue – conclude il pg della Cassazione – che, per tale profilo, è riscontrata la carenza motivazionale denunciata dalla difesa, con conseguente richiesta dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame sul punto’’. Per il 24 febbraio è fissata la camera di consiglio in Cassazione sul ricorso presentato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Cospito.