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Terrorismo: stragi e Servizi, incardinata commissione inchiesta su guerra fredda italiana (5)

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(Adnkronos) – Il comma 3 prevede poi che la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale (relativo all’obbligo di segreto per gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

La Commissione, ai sensi del comma 4, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. L’articolo 5, al comma 1, impone l’obbligo del segreto ai componenti la Commissione, ai funzionari e al personale addetti, a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell’incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 4. Ai sensi dei commi 2 e 3, la violazione dell’obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 326 del codice penale (relativo alla rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio).

La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno e può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, nel limite massimo di trenta soggetti in qualità di consulenti a titolo gratuito. Le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro.

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