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Cane: Il padrone deve pulire anche dopo la pipì, per evitare condanna

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Una bottiglietta di acqua potrebbe eviarvi una condanna per imbrattamento quando il vostro cane fa la pipì

 

Siete padroni di un cane? Allora dovete sapere che il padrone dovrebbe pulire anche la pipì che l’amico a quattro zampe fa per strada. Per non esser condannato per ‘imbrattamento’ perchè il cane ha fatto pipì sulle macchine in sosta o sulla parete esterna di un palazzo, infatti, il padrone deve ripulire subito la deiezione con dell’acqua, per ‘ridurre il più possibile il rischio che siano lordati beni altrui’. Lo afferma la Corte di Cassazione che detta le regole per chi porta a spasso il proprio animale domestico. Il padrone di un cane, infatti, si è visto confermare dai supremi giudici l’assoluzione da reato di ‘imbrattamento’ ricevuta in appello, dopo la condanna in primo grado, perché aveva l’abitudine di uscire con la scorta d’acqua. Il dettaglio dell’acqua al seguito, spiega la Cassazione nella sentenza 7082, dimostra che l’imputato si era preoccupato di minimizzare i danni.

Quindi cari padroni di un cane, una bottiglietta di acqua al seguito mentre fate la passeggiata con il vostro cane potrebbe aiutarvi in caso di denuncia per imbrattamento: l’acqua fa venir meno il dolo.

 

‘E’ un dato di comune esperienza che il condurre un cane sulla pubblica via apre la concreta possibilità che l’animale possa imbrattare con l’urina o con le feci beni di proprietà pubblica o privata’, si legge nel verdetto della Cassazione. ‘E’ però anche un dato di comune esperienza che, per quanto l’animale possa essere stato ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni è talvolta difficilmente prevedibile trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e, comunque, non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento nei confronti dello stesso’. ‘Ancora, è un dato di comune esperienza che i cani non esplicano i propri bisogni in luoghi chiusi di privata dimora, con la conseguenza che i possessori dei predetti animali che risiedono in agglomerati urbani si vedono necessitati a condurli sulla pubblica via: non sempre le Autorità locali sono in grado di predisporre luoghi appositi ove detti animali possano espletare i loro bisogni e comunque non può essere escluso che gli animali decidano (con tempi e modalità che non è possibile inibire) di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi a ciò deputati’. La soluzione? ‘L’unica limitata sfera di azione che compete a chi è chiamato a condurre sulla pubblica via detti animali è quella di agire al fine di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati’, spiega la Cassazione. 

gc

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