Passa al contenuto principale
ULTIMA ORA:
Post title marquee scroll
Terremoto in Venezuela: la vicinanza di Ecoseven al popolo venezuelano e come aiutare chi ha perso tutto-Prezzi carburanti oggi 26 giugno 2026: benzina e diesel ancora in calo, ma dal 4 luglio rischio rincaro-Rottamazione-quinquies, cosa fare entro il 30 giugno: la comunicazione delle somme dovute e gli errori da evitare-Friggitrice ad aria: cos'è, fa bene o fa male e quali sono i rischi reali (la guida completa)-Packaging compostabile spruzzato con l'acqua: l'invenzione di Virginia Tech che elimina i solventi tossici-Le etichette della frutta sono commestibili? No, e i bollini di plastica sono un problema (ma le alternative stanno arrivando)-Decreto Lavoro 2026 (D.L. 62/2026): cosa cambia davvero tra salario giusto, bonus assunzioni e tutele rider-Come ci siamo adattati al caldo: architettura, corpo e abitudini che sfidano la canicola-Granchio blu nuotatore: pescato in Sardegna il primo esemplare (ed è una terza specie diversa dal granchio blu)-7 insalatone estive: piatti unici freschi e bilanciati, da soli o in compagnia-Spighe Verdi 2026: sono 97 i Comuni rurali più sostenibili d'Italia (il Piemonte fa il pieno)-Api e impollinazione: perché senza di loro mangeremmo molto meno (e i miti da sfatare)-Prezzi carburanti oggi: benzina e diesel ancora giù, in autostrada sotto i 2 euro (ma occhio al 3 luglio)-La Cina elimina corsi di laurea (12.000) e riscrive la scuola per l'era dell'AI: cosa significa davvero?-Il cemento che raffredda le città: Isole di calore nel 2026-Acque aromatizzate: fanno bene o male? Cosa sono davvero e i miti da sfatare-Prezzi degli ortaggi: perché al supermercato non scendono mai (anche quando crollano nei campi)-WaveSpring: la "molla negativa" che triplica l'energia dalle onde del mare-Flint Paper Battery: la batteria di carta che non prende fuoco e si può compostare-Italia Agrifood Innovation Hub (ITAIH): l'eccellenza agrifood di Verona diventa una piattaforma nazionale

Omicidio Sacchi: giudici, ‘Anastasiya ha taciuto circostanze fondamentali’

Condividi questo articolo:

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “L’adesione” di Anastasiya Kylemnyk “al disegno criminoso non è venuta meno dopo la consumazione della rapina e dell’azione omicidiaria nei confronti di Luca, che giaceva a terra esanime fra le sue braccia, e neppure alla sua morte, perché l’imputata ha taciuto circostanze fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti e dei suoi autori, contribuendo altresì nell’immediatezza alla messa in sicurezza della somma di denaro che custodiva nella sua auto (dove probabilmente l’aveva personalmente riposta) dando le chiavi a Princi che, come detto, avrà come primo pensiero, dopo aver lasciato in ospedale il fratello del Sacchi, di tornare presso il pub e recuperare l’auto con il denaro”. E’ quanto scrivono i giudici della Corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. Per quel delitto Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio, è stato condannato a 27 anni mentre il suo complice nell’aggressione, Paolo Pirino, è stato condannato a 25 anni, così come Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto. Per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti, i giudici hanno deciso una condanna a 3 anni mentre era stato assolto Armando De Propris. “Ci fu violenza gratuita. Luca Sacchi aveva tutta la vita davanti” aveva detto la pm Giulia Guccione nella sua requisitoria dello scorso 11 febbraio.

“Tutti gli elementi probatori esaminati, unitariamente valutati, sono dimostrativi nei termini di certezza che la Kylemnyk non era né inconsapevole, né indifferente in relazione alla compravendita della droga e tantomeno mantenne un atteggiamento passivo rispetto alla condotta illecita di Princi e degli altri – sottolineano i giudici – Le modalità comportamentali dell’imputata la sera del 23 ottobre 2019, rapportate anche a quanto emerso per i giorni precedenti e rispetto alla condotta successiva, alla scarsa credibilità ed inverosimiglianza del suo dichiarato, provano che ella era consenziente alla compravendita di stupefacente e perciò custodì e portò con sé, nel suo zaino, il denaro contropartita della droga, con ciò realizzando sia il contributo oggettivo sia quello soggettivo richiesto per la configurabilità della condotta di partecipazione contestatale”.

“Quanto al profilo oggettivo, si rileva che l’aver custodito e portato nel suo zaino la consistente somma di circa 70mila euro che di lì a poco, secondo gli accordi, avrebbe dovuto essere consegnata quale corrispettivo di circa 15 chili di marijuana, integra senz’altro quel contributo causale, affatto marginale o secondario” concludono i giudici.