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Gregoretti: Procura Catania chiede non luogo a procedere per Salvini

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Catania, 10 apr. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – La Procura di Catania insiste. Non è stato sequestro di persona. I 131 migranti rimasti per giorni a bordo della nave Gregoretti “non furono trattenuti illegittimamente” come sostiene, invece, il Tribunale dei Ministri. Né il leader della Lega avrebbe violato le convenzioni internazionali sui diritti umani. Ecco perché il pm Andrea Bonomo, alla fine della sua breve discussione, ribadisce la sua richiesta avanzata già alla prima udienza: “Ritengo che la condotta dell’ex ministro Salvini non integri gli estremi del reato di sequestro di persona e per questa ragione si ribadisce la richiesta di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”.

“Non si può parlare di sequestro di persona”, spiega Bonomo. Che poi aggiunge: “Il Governo condivideva le valutazioni dell’ex ministro e condivideva la sua linea politica, che era quella della collocazione dei migranti”. “Non che sia giusto e condivisibile – dice Bonomo rivolto al gup Nunzio Sarpietro – ma si può ritenere che l’ex ministro Salvini abbia violato le convenzioni internazionali? Si può definire illegittima la sua scelta di tardare il pos? A mio avviso no”. Ma poi aggiunge subito dopo: “Non dico che moralmente o politicamente la scelta sia stata giusta, ma non spetta a noi dirlo”. Salvini, presente in aula, con la mascherina tricolore e il logo della Lega in bella vista, è accusato del sequestro di 131 persone nell’estate del 2019 ad Augusta, nel Siracusano.

Il magistrato spiega più volte che l’intero Governo Conte 1 “condivideva le politiche” sulle migrazioni di Matteo Salvini. Il Governo “chiedeva all’Europa un meccanismo diverso per il collocamento dei migranti”. Per il magistrato “era un principio condiviso da tutto il governo”. Insomma, “c’era condivisione politica” che sarebbe proseguita anche quando Salvini ha lasciato il Viminale “come dimostra l’accordo di Malta”. “Era di competenza del ministro dell’Interno? – si chiede ancora il pm Bonomo – Sì certo che lo era”. E aggiunge che “se vengono garantite le condizioni dei migranti a bordo” anche “una nave può essere considerata un pos” cioè un place of safety, un porto di approdo. Ribadendo quanto già scritto nella richiesta di archiviazione, respinta dal Tribunale dei ministri di Catania, il pm di Catania ha spiegato che “l’attesa di tre giorni non può considerarsi una illegittima privazione della ‘libertà”, poiché le “limitazioni sono proseguite nell’hotspot di Pozzallo” e non è contemplato “un obbligo per lo Stato di uno sbarco immediato”. Quei tre giorni non furono un ritardo, ma “tempi amministrativi” per “ottenere una ridistribuzione in sede europea” dei migranti.

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