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Veneto: vietato legare cani alla catena

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Il Veneto è la prima Regione d’Italia che ha deciso di evitare la catena per i cani e per gli animali d’affezione

 

Per la prima volta in Italia, una Regione ha vietato la catena per i cani e per gli animali d’affezione. Qualcuno le vede come modo per garantire la sicurezza, altri come costrizione e prigione. Certo è che un cane legato ad una catena non è libero di scoprire il posto e di correre per il giardino, ma può scegliere solo di star seduto, steso o sulle quattro zampe vicino la cuccia.

‘Art 2 bis. 
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

 

(…)
Art. 18 bis
Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
Sanzioni
Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00′, recita il testo di legge. 

gc

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