Rimborso per volo in ritardo: quando spetta, quanto vale e come chiederlo
di Redazione Ecoseven – 24/07/2026

In breve,
il rimborso per un volo in ritardo spetta quando l’aereo arriva a destinazione con almeno tre ore di ritardo, e vale da 250 a 600 euro in base alla distanza della tratta, non al prezzo del biglietto. La domanda va presentata alla compagnia aerea, non a ENAC: è un equivoco diffuso e costoso, perché l’Ente sanziona i vettori inadempienti ma non incassa il risarcimento per conto del passeggero. Ecco le soglie, gli importi, i tempi e la procedura corretta.
Quando spetta il risarcimento per un volo in ritardo
La norma di riferimento è il Regolamento (CE) n. 261/2004, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio l’11 febbraio 2004, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Il criterio che conta è il ritardo all’arrivo, non alla partenza. Un volo che decolla con due ore di ritardo ma recupera in quota, atterrando entro le tre ore dall’orario previsto, non dà diritto ad alcuna compensazione. Al contrario, un decollo puntuale seguito da dirottamenti o attese in pista che portino l’arrivo oltre la soglia genera il diritto.
La soglia delle tre ore non compare nel testo originale del Regolamento: deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che nel tempo ha equiparato il ritardo prolungato alla cancellazione ai fini della compensazione. La giurisprudenza relativa a questo regolamento conta oltre ottanta sentenze della Corte.
Dove si applica il Regolamento
- Su tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea, qualunque sia la nazionalità della compagnia
- Sui voli in arrivo in un aeroporto UE, ma solo se operati da un vettore comunitario
- La disciplina si estende anche a Islanda, Norvegia e Svizzera
- Non è richiesta la cittadinanza europea: conta la tratta, non il passaporto
Quanto vale la compensazione: gli importi per distanza
Gli importi sono forfettari e dipendono esclusivamente dalla distanza della tratta. Non hanno alcun rapporto con quanto è costato il biglietto: chi ha pagato 29 euro un volo low cost e chi ne ha pagati 300 sulla stessa rotta ricevono la stessa cifra.
| Distanza della tratta | Compensazione |
|---|---|
| Fino a 1.500 km | 250 euro |
| Voli intra-UE oltre 1.500 km | 400 euro |
| Tratte internazionali fra 1.500 e 3.500 km | 400 euro |
| Oltre 3.500 km fuori dall’UE | 600 euro |
Sulle tratte più lunghe la compagnia può ridurre l’importo del 50% se offre una riprotezione che contenga il ritardo complessivo all’arrivo entro un limite più stretto.
La compensazione è cumulabile con il diritto all’assistenza e, nei casi previsti, con il rimborso del biglietto. Sono voci distinte: la compensazione è un forfait per il disagio, il rimborso è la restituzione di quanto pagato per un trasporto non eseguito.
Assistenza in aeroporto: cosa spetta durante l’attesa
Il diritto all’assistenza scatta prima e indipendentemente dalla compensazione, e vale anche quando il ritardo dipende da circostanze eccezionali. È il punto meno conosciuto: la compagnia che si sottrae al risarcimento invocando il maltempo resta comunque obbligata ad assistere i passeggeri.
L’assistenza comprende pasti e bevande proporzionati al tempo di attesa, la possibilità di effettuare comunicazioni, e — quando l’attesa comporta il pernottamento — la sistemazione in albergo con il trasferimento da e per l’aeroporto.
Se la compagnia non fornisce l’assistenza dovuta, conviene conservare gli scontrini delle spese sostenute: sono la base per chiederne il rimborso successivamente.
Quando la compagnia non deve pagare
Il diritto alla compensazione viene meno se il vettore dimostra che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali, non evitabili nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli. ENAC indica fra queste le avverse condizioni meteorologiche, le improvvise e imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e gli scioperi, come previsto dai punti 14 e 15 delle premesse al Regolamento.
Attenzione però alla distinzione che le compagnie tendono a non evidenziare: lo sciopero del personale della compagnia stessa — piloti, assistenti di volo — non è considerato circostanza straordinaria dalla giurisprudenza consolidata, mentre lo è lo sciopero dei controllori di volo o del personale aeroportuale. Un ritardo causato dall’agitazione dei dipendenti del vettore dà quindi diritto alla compensazione.
Anche i guasti tecnici ordinari, che rientrano nella normale attività di manutenzione, non costituiscono circostanza eccezionale.
Come chiedere il rimborso: la procedura corretta
Questo è il punto in cui si perdono più pratiche, perché l’ordine dei passaggi non è intuitivo.
Primo passo: reclamo alla compagnia aerea. ENAC è esplicita: in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato il passeggero deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto, o al Tour Operator se si tratta di un viaggio tutto compreso. Ogni vettore ha un proprio modulo online — Ryanair, easyJet, Wizz Air e ITA Airways ne hanno ciascuno uno nella sezione assistenza del sito — e in mancanza si può usare il modulo standard europeo.
Nel reclamo vanno indicati con precisione il numero del volo, la data, l’orario previsto e quello effettivo di arrivo, il riferimento normativo (Regolamento CE 261/2004), l’importo richiesto e l’IBAN per l’accredito. Vanno allegati carta d’imbarco e documentazione di viaggio.
Secondo passo: attesa della risposta. La compagnia deve fornire riscontro entro sei settimane dalla ricezione.
Terzo passo, solo se il primo fallisce: reclamo a ENAC. Se il vettore non risponde nei termini o risponde in modo non conforme al Regolamento, il passeggero può presentare reclamo all’Ente, gratuitamente e senza necessità di farsi rappresentare da associazioni, avvocati o agenzie di reclamo. Il reclamo si presenta esclusivamente attraverso l’applicativo dedicato “Tutela dei diritti del passeggero”, previa registrazione.
L’equivoco che costa di più: cosa fa davvero ENAC
Molti passeggeri saltano il reclamo alla compagnia e si rivolgono direttamente a ENAC, convinti che l’Ente recuperi il denaro per loro. Non funziona così, e vale la pena essere espliciti.
ENAC è l’Organismo responsabile in Italia dell’applicazione del Regolamento 261/2004. Il reclamo del passeggero attiva verifiche a fini sanzionatori: se accerta violazioni, l’Ente può sanzionare la compagnia inadempiente. Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate al passeggero, che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti del vettore.
In altre parole: ENAC punisce la compagnia, non paga il passeggero. Può accadere che il vettore, una volta coinvolto nel procedimento amministrativo, provveda a risarcire pur di evitare la sanzione, ma è un effetto indiretto ed eventuale. Il reclamo a ENAC è utile e va fatto, con questa consapevolezza — e sempre dopo aver presentato reclamo autonomo alla compagnia.
Per i disservizi avvenuti in Stati extra UE con compagnia comunitaria, il reclamo è gestito dalla sede ENAC dell’aeroporto italiano di atterraggio.
Entro quando va presentata la domanda
Il termine per il reclamo è due anni dalla data del volo, o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato.
C’è però un’avvertenza rilevante, segnalata dalla stessa ENAC: a seguito di un contrasto interpretativo giurisprudenziale, alcune compagnie non accettano reclami presentati oltre sei mesi dal disservizio. L’Ente invita quindi i passeggeri, in via cautelativa, a muoversi entro quel termine più breve.
La conseguenza pratica è semplice: pur avendo formalmente due anni, conviene presentare il reclamo entro sei mesi per non incorrere in rifiuti.
Le nuove regole UE: cosa cambia e da quando
Il 7 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma del Regolamento 261/2004 con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni, sbloccando un dossier fermo da oltre tredici anni. Il Consiglio dell’UE ha dato il via libera il 13 luglio.
Il punto che conta per chi vola adesso: non è ancora in vigore nulla. Il regolamento dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, dopo di che è previsto un periodo transitorio di dodici mesi. Le nuove norme diventeranno operative dalla seconda metà del 2027. Fino ad allora continuano ad applicarsi le regole descritte in questo articolo.
È utile chiarirlo perché diverse informazioni circolate nelle ultime settimane sono imprecise, a partire da quella sul bagaglio a mano: il trolley in cabina non diventa automaticamente gratuito, e comunque non prima del 2027.
Fra le novità confermate dal testo approvato: la soglia delle tre ore per la compensazione resta invariata, così come gli importi da 250 a 600 euro; le compagnie non potranno più annullare il volo di ritorno se il passeggero non ha utilizzato quello di andata; i bambini fino a 14 anni avranno diritto a un posto accanto all’adulto accompagnatore senza costi aggiuntivi; in caso di cancellazione o negato imbarco il vettore dovrà proporre una riprotezione entro tre ore, anche su altra compagnia, treno o autobus.
Cosa fare e cosa evitare
Da fare
- Verificare l’orario effettivo di arrivo, non di partenza: è quello che determina il diritto
- Conservare carta d’imbarco, biglietto e ogni ricevuta di spesa sostenuta durante l’attesa
- Chiedere in aeroporto assistenza e, se possibile, una comunicazione scritta sulla causa del ritardo
- Presentare il reclamo alla compagnia entro sei mesi, indicando importo e IBAN
- Rivolgersi a ENAC solo dopo il mancato o insoddisfacente riscontro del vettore
- Rivolgersi a ENAC come primo passo, saltando il reclamo alla compagnia
- Accettare un voucher al posto della compensazione in denaro senza valutarlo: la compensazione è un diritto, il voucher una proposta
- Rivolgersi subito a un’agenzia di reclamo a percentuale: la procedura è gratuita e si può fare da soli
- Lasciar passare mesi confidando nei due anni di termine formale
- Calcolare l’importo in base al prezzo del biglietto: conta solo la distanza
F.A.Q. – Domande frequenti
Da quante ore di ritardo scatta il rimborso del volo?
Il diritto alla compensazione scatta quando il volo arriva a destinazione con almeno tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto. Il parametro è il ritardo all’arrivo: un decollo posticipato che venga recuperato durante il volo non dà diritto ad alcun indennizzo. La soglia deriva dall’interpretazione consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea sul Regolamento CE 261/2004.
Quanto spetta per un volo in ritardo di tre ore?
L’importo dipende esclusivamente dalla distanza della tratta: 250 euro fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli intracomunitari oltre i 1.500 chilometri e per le tratte internazionali fra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro oltre i 3.500 chilometri fuori dall’Unione europea. Il prezzo pagato per il biglietto non incide in alcun modo sull’importo.
Il reclamo va presentato alla compagnia o a ENAC?
Alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto, o al Tour Operator in caso di viaggio tutto compreso. ENAC interviene solo in un secondo momento, se il vettore non risponde entro sei settimane o risponde in modo non conforme al Regolamento. Il reclamo a ENAC attiva verifiche a fini sanzionatori sulla compagnia: l’Ente può sanzionare il vettore inadempiente, ma non riscuote la compensazione per conto del passeggero.
Se il ritardo è dovuto a uno sciopero il rimborso spetta lo stesso?
Dipende da chi sciopera. Lo sciopero dei controllori di volo o del personale aeroportuale rientra fra le circostanze eccezionali che esonerano la compagnia dalla compensazione. Lo sciopero del personale della compagnia stessa, secondo la giurisprudenza europea consolidata, non è invece circostanza straordinaria e il diritto alla compensazione resta. In ogni caso, anche quando la compensazione non spetta, il diritto all’assistenza in aeroporto rimane sempre dovuto.
Entro quanto tempo si può chiedere il rimborso per un volo in ritardo?
Il termine formale è di due anni dalla data del volo. ENAC segnala però che, per un contrasto interpretativo ancora aperto, alcune compagnie rifiutano i reclami presentati oltre sei mesi dal disservizio, e invita in via cautelativa a rispettare quel termine più breve. In pratica conviene presentare la domanda entro sei mesi.
ATTENZIONE: questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Le controversie sui diritti dei passeggeri aerei possono presentare profili specifici legati alla singola tratta, al vettore e alle circostanze del disservizio; per casi complessi o di valore rilevante è opportuno rivolgersi a un professionista o a un’associazione dei consumatori. La procedura di reclamo alla compagnia e a ENAC è gratuita e non richiede assistenza legale obbligatoria.
Fonti: Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004; ENAC, “Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo” e sezione FAQ Diritti dei passeggeri (enac.gov.it); ENAC, applicativo “Tutela dei diritti del passeggero” (carta-diritti.enac.gov.it); Consiglio dell’Unione europea, documentazione sulla revisione dei regolamenti (CE) 261/2004 e 2027/97 (data.consilium.europa.eu); Parlamento europeo, esito del voto in plenaria del 7 luglio 2026.
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