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Obblighi per la sicurezza e COVID-19: Cosa deve fare il datore di lavoro?

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(Castelvetrano,11 giugno 2020) –

Castelvetrano, 11 giugno 2020 – É un momento delicato per il mondo del lavoro, soprattutto per i titolari delle aziende che nella fase di riapertura dovranno effettuare delle valutazioni oculate e operare delle scelte per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

L’argomento all’ordine del giorno in queste realtà imprenditoriali riguarda proprio gli adempimenti e le responsabilità del datore di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e proteggerli dal rischio contagio.

Ma cosa deve fare il datore di lavoro per contrastare la diffusione del Covid nella sua azienda?

La risposta si rifà ai principi del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.Lgs 9 aprile 2008 n°81, che impone al datore di lavoro di effettuare l’individuazione, l’analisi e la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro e, conseguentemente, di individuare le misure correttive atte ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il contagio da COVID-19, configurandosi come rischio biologico, non fa differenza.

Il Governo, per “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” ha reso pubblico il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, con lo scopo di fornire indicazioni importanti sia sul piano igienico-sanitario che su quello organizzativo, la cui mancata attuazione pregiudicherà la possibilità di proseguire l’attività lavorativa, sfociando in una sospensione che durerà fino al ripristino dei livelli adeguati di sicurezza.

Le indicazioni del protocollo riguardano, nello specifico:

1. Informazione

2. Modalità di ingresso in azienda

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

4. Pulizia e sanificazione in azienda

5. Precauzioni igieniche personali

6. Dispositivi di Protezione Individuale

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Il datore di lavoro ha, dunque, la responsabilità giuridica e l’obbligo di impedire che i soggetti all’interno del suo ambiente lavorativo (che siano lavoratori, fornitori o clienti) contraggano il Covid-19. Il primo punto, in particolare, sottolinea l’importanza dell’informazione da fornire a tutti coloro che hanno accesso ai locali aziendali che deve avvenire, citando il Protocollo, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci” e tenendo conto delle disposizioni delle autorità e, soprattutto, evitando assembramenti e mantenendo le distanze di sicurezza durante i passaggi di informazioni.

Rientrano nella categoria delle modalità “idonee ed efficaci” l’affissione di cartelli, la diffusione di depliants informativi o l’utilizzo di canali e strumenti telematici innovativi. In quest’ambito, si collocano i corsi online sulla gestione del Covid-19, dei quali è un valido esempio quello realizzato da Corsisicurezza.it. Si tratta di percorsi formativi mirati ed ispirati alle disposizioni della normativa in vigore che affrontano l’argomento in maniera approfondita, ponendosi come supporto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.

Oltre all’informazione risulta necessario applicare alla lettera i restanti punti del protocollo, riorganizzare il processo lavorativo e gli spazi aziendali in funzione della prevenzione del rischio contagio, dando anche evidenza di ciò all’interno del documento di valutazione dei rischi.

Molti datori di lavoro sono preoccupati dal fatto che l’INAIL riconosce il contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro, equiparando la causa virulenta alla causa violenta. Tuttavia, onde evitare fraintendimenti, riportiamo quanto dichiarato dall’INAIL stessa a riguardo: “il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa e che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è necessariamente collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.”

Ciò non deve essere frainteso, non significa che i datori di lavoro sono sollevati da ogni responsabilità, contravvenire a quanto stabilito dal Protocollo farà scaturire dei provvedimenti a loro carico. In un momento del genere, avvalersi del supporto e della consulenza di personale specializzato nell’ambito della sicurezza sul lavoro potrebbe rivelarsi la scelta più saggia.

INFO E DETTAGLI

Corsisicurezza.it è un portale dedicato all’informazione e alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81 del 2008

● Sito web: www.corsisicurezza.it

● Contatti: info@corsisicurezza.it

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