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Sport: Dipartimento, ‘spetta al Coni definire criteri del professionismo donne’

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Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – “La legge del 23 marzo 1981, n. 91, non individua alcuna federazione o categoria di atleti professionisti ma si limita a dettare la disciplina per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso. Di contro, lo Statuto del Coni, all’art. 6, comma 4, lett. d), affida al Consiglio Nazionale il compito di stabilire, in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale e delle discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell’attività dilettantistica e comunque non professionistica da quella professionistica. Quindi, la legge 91, pur se risalente al 1981, non ha quello di individuare federazioni e atleti che sono professionisti. La legge n. 91 delega chiaramente al Coni la responsabilità e il compito di definire i criteri per distinguere l’attività dilettantistica da quella professionistica e alla singola federazione di riconoscere o meno la qualificazione di professionismo sulla base di quei criteri. Si rammenta, inoltre, che le discipline sportive riconosciute come professionistiche in ambito maschile sono esclusivamente: calcio, pallacanestro, ciclismo, golf”. Così in una nota il Dipartimento per lo sport in merito a quanto emerso oggi al termine del Consiglio Nazionale del Coni e alle parole del presidente del Comitato olimpico Giovanni Malagò che ha sollevato il quesito sul perché una calciatrice di Serie A è professionista e un’atleta come Pellegrini o Goggia no? Malagò ha parlato “di una vera discriminazione all’interno dello sport”.

“Nel 2020 -prosegue il comunicato- il Legislatore ha inteso agevolare il passaggio al professionismo negli sport femminili prevedendo un fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022 (“Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili”) a favore delle federazioni sportive che avrebbero deliberato entro la fine del 2020 e messo in atto, entro il 31 dicembre 2022, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili (decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Il Fondo è stato confermato, per i medesimi anni, dall’art. 39 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 ed era accessibile a qualsiasi federazione sportiva che avesse deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili. Quindi, il Fondo non era riservato al calcio femminile”.

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