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Il costituzionalista Marini: “non è incostituzionale non vaccinare 80enni”

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Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Non c’è alcun profilo di incostituzionalità, ma di mera inopportunità nel non aver vaccinato prima tutti gli ultra ottantenni in tutte le Regioni. Sono valutazioni di carattere politico in cui vanno bilanciati una serie di interessi che possono indurre a valutazioni opposte, come nel caso se vaccinare prima una persona ultra ottantenne in buona salute, un soggetto più giovane ma fraglie o con una maggiore aspettativa di vita”. Ad intervenire con l’Adnkronos sul tema distribuzione razionale dei vaccini e bilanciamento di diritti ed interessi in attuazione di norme costituzionali è Francesco Saverio Marini, costituzionalista e professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata.

“Il governo precedente ha scelto politicamente di non fissare in una legge una strategia di vaccinazione nazionale e ha sostanzialmente lasciato la valutazione alla scelta politica delle regioni – ricorda – Ma lo Stato è libero di riprendersi per intero la decisione, visto che la profilassi internazionale è di sua competenza ed a maggiore ragione la gestione deve essere a livello centrale se non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza. Il recente intervento del presidente del Consiglio fa dunque presagire o ad un coordinamento rafforzato tra enti territoriali con la regia dello Stato o all’intera gestione a livello statale della vaccinazione”.

I vaccini scarseggiano, non sono disponibili per tutti, come si stabilisce ‘costituzionalmente’ l’ordine di distribuzione? “E’ una scelta solamente politica stabilire se ad esempio quello del magistrato è o non è un servizio pubblico essenziale. Sull’individuazione delle categorie non ci sono infatti verità assolute. Ma vedo spesso evocato che la salute è un diritto individuale e che dunque sul territorio nazionale andrebbe trattata allo stesso modo. Non è così – rimarca il costituzionalista – perché è una materia di competenza concorrente Stato-Regione. Vale a dire che se sei residente in Calabria, hai un trattamento; se vivi in Lombardia, ne hai un altro”.

Cosa va assicurato allora? “Sono i livelli essenziali di assistenza a dover essere garantiti sul territorio nazionale. E l’incostituzionalità potrebbe essere evocata solo se lo Stato stabilisse indicazioni vincolanti sull’individuazione delle categorie e le Regioni se ne discostassero – risponde – Il fatto che il presidente del Consiglio si lamenti del modo in cui a livello territoriale è stata gestita l’individuazione delle categorie da privilegiare, prelude dunque all’intento del Governo a riprendersi la gestione e l’individuazione delle modalità con cui procedere alla vaccinazione. Lo Stato – conclude il professore di Tor Vergata – ha gli strumenti per intervenire, sia nell’esercizio della sua competenza sulla profilassi internazionale, sia nell’esercizio del potere sostitutivo”.

(di Roberta Lanzara)

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