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Consulta: ergastolo ostativo, avvocatura Stato apre a liberazione condizionale

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Roma, 23 mar. (Adnkronos) – L’Avvocatura dello Stato apre alla non preclusione assoluta della liberazione condizionale ai condannati all’ergastolo ostativo che non collaborano con la giustizia, la cosidetta libertà vigilata che può essere chiesta da tutti i detenuti che abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere ma non dai condannati ad una pena perpetua per reati di particolare gravità, come terrorismo e mafia.

“Il Giudice di sorveglianza deve verificare in concreto….quali sono le ragioni che non consentono di realizzare quella condotta collaborativa nei termini auspicati dallo stesso giudice”, ha affermato l’avvocato di Stato, Ettore Figliolia intervenendo durante l’udienza pubblica in Consulta (giudice relatore Nicolò Zanon), rimarcando che “una interpretazione costituzionalmente orientata di queste norme….potrebbe consentire di procedere ad una esegesi della normativa”, tanto più che anche nelle sentenze della Corte di Cassazione “mi pare che si sia proceduto ad una maggiore valutazione sulle ragioni per le quali non era stata data quella collaborazione”.

“Il Governo – prosegue – non può non tenere in debita considerazione sia i principi evocati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, che della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Viola”, del 13 giugno 2019. “Questi principi – ha rimarcato Figliolia – debbono essere adeguatamente sfruttati, soppesati, calibrati rispetto a quelle che sono le peculiarità della liberazione condizionale, peculiarità che sono evincibili dalla lettura dell’articolo 177 del codice penale”.

“Si potrebbe procedere – suggerisce – ad una interpretazione di queste norme nel senso in qualche modo di ritrattare ogni forma di possibile automatismo ed andare a consentire al giudice di sorveglianza di verificare in concreto le motivazioni che vengono addotte dal detenuto per non poter assicurare quella condotta collaborativa sugli altri”. “Il governo ritiene che ci sia la possibilità di praticare un’esegesi – conclude l’avvocatura dello Stato – potremmo dire maggiormente corrispondente alla ratio della norma, assicurando praticamente uno spazio discrezionale al magistrato decidente in termini di verificare in concreto le motivazioni su quella mancata collaborazione che è condizione per ottenere il beneficio”.

Il caso finito in Consulta, su cui dovrà esprimersi la Corte, è quello di un mafioso, rappresentato all’udienza pubblica dall’avvocatessa Giovanna Beatrice Araniti, che vorrebbe accedere alla libertà vigilata senza collaborare. La Corte di Cassazione aveva sollevato, in riferimento agli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui si esclude che il condannato all’ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Il dubbio di costituzionalità troverebbe causa, secondo la Cassazione, nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata a indice esclusivo dell’assenza di ogni legame con l’ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell’assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale. Tale impostazione, secondo la prospettazione della Corte di cassazione rimettente, riflette le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’ergastolo ostativo, le quali inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa censurata che si sostanzierebbe, sostiene il giudice a quo, in una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario.

La Corte di Cassazione rimettente aveva infatti richiamato la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Viola c. Italia del 13 giugno 2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Con la sentenza Viola c. Italia, aveva rilevato un problema strutturale legato alla presunzione assoluta di pericolosità fondata sull’assenza di collaborazione, ritenendo che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta a una scelta libera e volontaria o comunque al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Con la sentenza n. 253 del 2019, aveva evidenziato che la Corte costituzionale ha confermato, così come evidenziato dalla Corte Edu, il carattere assoluto della presunzione di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale del detenuto che non collabori e, in ragione di tale carattere, ha ritenuto l’esistenza di un contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo ostativo, che non abbia collaborato, possa essere ammesso alla fruizione dei permessi premio.

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