**Autonomia: Servizio bilancio Senato, rischio aumento oneri e difficoltà Regioni più povere**
Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Anche se il disegno di legge sull’autonomia differenziata prevede che “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, tuttavia “effetti onerosi potranno concretizzarsi al momento della determinazione dei relativi Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Lo rileva la nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato elaborata per l’esame del ddl in commissione Affari costituzionali del Senato.
“Ulteriori effetti onerosi -prosegue il documento- potrebbero inoltre derivare nella fase successiva alla determinazione dei Lep, in sede di verifica su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa” tra Stato e Regioni, “con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché in sede di monitoraggio degli stessi. Altra circostanza che potrebbe far emergere profili onerosi discende dall’attribuzione alla Commissione paritetica del compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa”.
“L’articolo 5 -prosegue la nota del Servizio Bilancio- individua quale forma di copertura degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni previste dalle intese una o più compartecipazione ai tributi erariali, senza peraltro indicare quali e per gli ulteriori ed eventuali oneri che dovessero manifestarsi si limita a rinviare all’articolo 17 della legge di contabilità inerente alla copertura finanziaria delle leggi e al rispetto degli equilibri di bilancio”.
“Uno specifico chiarimento -suggerisce la nota- andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle Regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle Regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni”.
“Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale. Si segnala tra l’altro che se in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai Lep e nell’impossibilità di ridurre la spesa per i Lep nelle altre Regioni non differenziate, si verificasse l’insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, dovrebbero essere in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento. Tra l’altro le funzioni rimanenti in capo allo Stato saranno prevalentemente quelle di competenza esclusiva elencate al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, i cui margini di riduzione andrebbero attentamente valutati e chiariti”.
“Nel caso di un consistente numero di funzioni oggetto di trasferimento -sottolinea ancora il Servizio Bilancio del Senato- potrebbe profilarsi l’eventualità di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali; le Regioni più povere ovvero quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale potrebbero avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive; le risorse attribuite mediante compartecipazione sono influenzate dal gettito del tributo erariale che a sua volta dipende dal ciclo economico che caratterizza in un dato momento il Paese”.
“In una fase avversa dell’economia è lecito aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle risorse da compartecipazione in assenza di una sua rideterminazione; la compartecipazione sui gettiti dei tributi erariali limita i margini di manovra delle Regioni rispetto agli effetti determinati dalle politiche di intervento del Governo centrale sui medesimi tributi, salvo poter ricorrere ai propri spazi di autonomia tributaria. In altre parole, con le compartecipazioni le Regioni non hanno quel margine di manovrabilità tipico dei tributi propri in quanto è assente la potestà di variazione dell’aliquota stabilita dallo Stato”.
Infine la nota del Servizio Bilancio segnala che, nonostante sia previsto che “le funzioni amministrative in esame siano trasferite dalla Regione agli Enti territoriali di minori dimensioni, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, in linea di principio, tale attribuzione potrebbe far venir meno il conseguimento di economie di scala dovuto alla presenza dei costi fissi indivisibili legati all’erogazione dei servizi la cui incidenza aumenta al diminuire della popolazione. Andrebbe dunque assicurato che tale ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli Enti locali avvenga in assenza di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dei predetti Enti territoriali”.
