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Abuso d’ufficio: Consulta, non irragionevole la ‘necessità e urgenza’ della riforma del 2020 (2)

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(Adnkronos) – La Corte ha escluso che la modifica censurata fosse “eccentrica e assolutamente avulsa”, per materia e finalità, rispetto al decreto-legge in cui è stata inserita, composto di norme eterogenee accomunate dall’obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell’emergenza pandemica. Nel Governo, prosegue la sentenza, era diffusa l’idea che questa ripresa potesse essere facilitata anche “da una più puntuale delimitazione della responsabilità”. Da questo punto di vista, “la modifica non è neppure una ‘monade’ isolata” ma si abbina “a disposizioni volte a ‘tranquillizzare’ i pubblici amministratori” rispetto all’altro “rischio” della responsabilità erariale, parimenti oggetto di modifiche a carattere limitativo. Pertanto, la Corte ha concluso che la norma censurata non è “palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto”. La sentenza esclude, inoltre, che mancassero i requisiti di straordinaria necessità e urgenza, derivanti, secondo la valutazione del Governo, proprio dall’emergenza epidemiologica e dalla necessità di far ‘ripartire’ il Paese celermente.

È stata dichiarata, invece, inammissibile la questione relativa ai contenuti sostanziali della modifica, che secondo il Gup di Catanzaro avrebbe depotenziato eccessivamente la tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione). La questione mirava a una pronuncia sfavorevole per l’imputato in materia penale, fuori dei casi in cui ciò è consentito alla Corte. La sentenza ha pure ricordato che la salvaguardia dei valori costituzionali non si esaurisce nella tutela penale e che “l’incriminazione costituisce anzi un’extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o l’inadeguatezza di altri mezzi di tutela”.

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