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Pannelli fotovoltaici a meta’ prezzo, ma solo se per uso domestico

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Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico possono usufruire della detrazione d’imposta del 50%, ma solo se l’impianto e’ destinato ad uso domestico

L’impianto fotovoltaico di casa costerà la metà del prezzo originario. Le spese per l’acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale. E lo sconto, attualmente, è del 50%, anche se i benefici dovranno essere spalmati in 10 anni. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione nella quale spiega che per beneficiare della detrazione, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici. In particolare, per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012), la detrazione d’imposta del 36% e’ elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unita’ immobiliare.

Gli impianti fotovoltaici domestici che producono energia per la vendita non potranno, invece, usufruire della detrazione. Il documento di prassi, infatti, precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Ovvero in tutti i casi in cui l’impianto non e’ posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.

Come usufruire dello sconto sull’impianto fotovoltaico? Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Non è invece necessario documentare l’entità’ del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).

(gc)

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