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COVID19: fase 2, DPCM 26 aprile, in vigore dal 4 maggio

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Quali sono le novità previste dal nuovo DPCM del 26 aprile in vigore dal 4 al 18 maggio? Consulta o scarica il testo integrale

Lentamente e con gradualità è il motto del riavvicinamento alla “normalità”.  Un passo falso ora rischia di annullare gli effetti di tanti sacrifici.

Per questa ragione il DPCM del 26 aprile mantiene ferme gran parte delle misure di contenimento e, con prudente moderazione, introduce disposizioni che descrivono le prime misure attive della fase 2 valide dal 4 al 19 maggio 2020.

Tutte le novità previste devono essere attuate pur sempre nel rispetto delle norme di sicurezza ormai ben note a tutti noi (utilizzo delle mascherine, 1 metro di distanza, igiene delle mani e dei luoghi ecc.).

In estrema sintesi, il Governo Conte:

  • conferma le attuali motivazioni indispensabili per giustificare gli spostamenti all’interno della Regione di appartenenza e il divieto degli spostamenti intra-regionali permettendo in ogni caso il rientro presso proprio domicilio o residenza
  • introduce la possibilità di fare visita ai propri parenti, pur con l’utilizzo delle mascherine
  • ribadisce l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi respiratori e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi
  • prevede la riapertura dei parchi, dei giardini e delle ville, sempre ponendo attenzione ad evitare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza (un metro); lasciando la facoltà ai sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto. Restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Altre novità riguardano:

  • le attività motorie che quelle sportive. Dal 4 maggio, infatti, potranno essere svolte entrambe oltre i 200 metri dalla propria abitazione purché, si mantengano distanze di sicurezza di 1 metro per quella motoria e di 2 metri per quella sportiva
  • le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi Olimpici o a manifestazioni nazionale e internazionali. Per consentire la graduale ripresa delle attività sportive le sessioni di allenamento sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza assembramenti e a porte chiuse, per gli atleti di discipline individuali.

Il Decreto, inoltre, prevede la riapertura delle chiese per lo svolgimenti di celebrazioni funebri, possibilmente all’aperto e con un numero di partecipanti massimo fissato a 15.

L’allegato 9 al DPCM contiene:

le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covirl-19 in materia di trasporto pubblico” comprensive di misure di sistema, di carattere generale e le seguenti raccomandazioni per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

  • Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore)
  • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line e tramite App
  • Seguire la segnaletica e i percorso indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
  • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
  • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
  • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
  • Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
  • Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

Per aziende e industrie il decreto introduce:

il ritorno a lavoro per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Consentita la ristorazione da asporto per bar e ristoranti che si va aggiungere all’attività di consegna a domicilio.

Sempre più serrati, infine, saranno i processi di controllo e coordinamento tra Stato e Regioni per monitorare costantemente l’impatto dell’allentamento delle misure restrittive. «Ci assumiamo il rischio della riapertura, ma con tutte le precauzioni del caso», specifica il premier Conte.

CONSULTA O SCARICA IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO LEGGE 26 APRILE 2020 E RELATIVO ALLEGATO

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