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COVID19: dopo il decreto dell’ 11 marzo cosa resta aperto e cosa chiuso?

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Si inaspriscono le misure di contenimento del virus, vediamo come.

Ferme restando le misure del precedente decreto #iorestoacasa valide fino al 3 aprile, dopo il decreto firmato ieri sera 11 marzo, da oggi, 12 marzo, e fino al 25 marzo.

SARANNO CHIUSE:

tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (di seguito dettagliate), bar, ristoranti (con la possibilità di effettuare servizio a domicilio con le necessarie condizioni igieniche), pub, gelaterie, pasticcerie, mercati su strada, centri commerciali, centri estetici, parrucchieri, barbieri. Sospese le mense dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro l’uno dall’altro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.

 RESTERANNO APERTI:

supermercati, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai. Dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Meglio specificate di seguito.

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 Restano aperte le mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E le seguenti attività inserenti i servizi alla persona: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, Tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Garantiti i servizi finanziari, assicurativi, bancari e postali. Incentivati per tutte le attività, e per gli uffici pubblici e privati, lo smart working, il lavoro da casa, i congedi e le ferie anticipate.

Per il trasporto pubblico locale, ogni regione deciderà caso per caso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute potrà disporre, la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali (pullman) e di trasporto ferroviario (corse interregionali di treni), aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le fabbriche e le aziende del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, proseguiranno l’attività ma sulla base di precisi accordi delle Regioni con i sindacati, per non mettere a rischio le due filiere essenziali: quella agroalimentare e quella sanitaria.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, inoltre, il DECRETO RACCOMANDA che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

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