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Condono edilizio: cosa e’ successo dal 1985 ad oggi

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La proposta di inserire il condono edilizio nel decreto Sviluppo, che dovrebbe rilanciare l’economia italiana e salvarci così dal baratro del default, sta muovendo forti critiche, sia all’interno dell’opposizione che della maggioranza. Ma di cosa si tratta? E cosa è successo in passato?

Condono fiscale e condono edilizio: queste le intenzioni del premier Silvio Berlusconi che in questi giorni stanno dividendo la maggioranza di governo. L’ipotesi ha infatti suscitato forti critiche, non soltanto tra le file dell’opposizione ma anche all’interno dell’esecutivo. Tra i contrari, anche il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che lo ritiene un premio all’ “abusivismo, al malaffare e alla criminalità”.

Ma che cos’è il condono? Si tratta di un provvedimento, tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione. Solitamente, il procedimento si assolve tramite il pagamento di una certa somma di denaro, che può variare a seconda dei casi, in relazione alla tipologia e all’entità di ciò che si intende condonare. In particolare, con il condono edilizio si possono sanare, previa autodenuncia, fenomeni di abusivismo nell’ambito delle regole di costruzione, di ampliamento o di modifica di natura edile.

Il condono edilizio 2011, secondo l’onorevole Domenico Scilipoti, è una decisione dovuta alla “straordinaria situazione economica europea e mondiale”, ha affermato, che riguarderà gli abusi edilizi di piccola entità (25% sulla volumetria originaria e comunque non superiore a 400 metri cubi), compiuti entro il 31 dicembre 2010.

In Italia non è la prima volta. Il primo condono edilizio fu approvato con la legge 28/2/1985 n° 47, durante il primo governo Craxi, in carica dal 4 agosto 1983 all’1 agosto 1986. Si poneva prima di tutto come una provvisoria legge-quadro in materia urbanistico/edilizia, ma la sua maggiore conseguenza è stata quella di ammettere al condono edilizio tutti gli abusi realizzati fino all’1 ottobre 1983. Secondo dati CRESME (Centro ricerche economiche e sociali di mercato per l’edilizia), questo primo condono avrebbe provocato l’insorgere – nel solo biennio 1983/1984 – di 230.000 manufatti abusivi, mentre quelli realizzati fra il 1982 e tutto il 1997 sarebbero 970.000.

Nel 1994, durante il primo governo Berlusconi, con la legge n°724 del 23 dicembre, fu approvato un secondo condono: art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie). I termini furono gli stessi della 47/1985, estendendoli agli abusi realizzati fino al 31 dicembre 1993. Tuttavia, furono introdotte alcune limitazioni: che le opere non comportassero un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria, e che lo stesso limite volumetrico fosse applicato alle nuove costruzioni, “per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria” (il che consentiva di condonare anche le lottizzazioni abusive). Sempre secondo dati del CRESME, dal 31 dicembre 1993 sono stati realizzati altri 220.000 abusi, tra nuove costruzioni e ampliamento delle esistenti.

Nel 2003, infine, veniva approvata la legge 212: “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi”. L’art. 5/bis (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) stabiliva che “le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui […], sono alienate a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta”. Rimaneva il divieto di applicare la norma nelle zone vincolate dal T.U. dei Beni CC.AA.

(Fla. Do.)
 

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