Permessi legge 104: guida completa a giorni, ore e congedi nel 2026
di Redazione Ecoseven – 20/07/2026

In breve,
i permessi legge 104 danno ai lavoratori con disabilità grave, e a chi li assiste, tre giorni di permesso retribuito al mese. È la tutela storica dell’articolo 33 della Legge 104/1992, e nel 2026 resta invariata. Attorno a questi tre giorni, però, ruotano due strumenti diversi che vengono spesso confusi con i permessi ordinari: le nuove dieci ore annue introdotte dal 2026 e il congedo straordinario di due anni. Capire chi ha diritto a cosa fa la differenza tra ottenere una tutela e vedersi respinta la domanda.
Nel 2026 chi assiste un familiare con disabilità grave continua ad avere diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa e validi ai fini pensionistici, come stabilito dall’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La novità dell’anno arriva da un’altra norma, la Legge 106/2025, ma non tocca questi tre giorni: aggiunge qualcosa, e solo per alcune categorie.
Cosa sono i permessi legge 104 e chi ne ha diritto
I permessi della legge 104 sono giorni o ore di assenza dal lavoro retribuiti, riconosciuti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 per assistere una persona con disabilità grave o per il lavoratore che si trova egli stesso in quella condizione. Il pagamento è a carico dell’INPS, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro. Si tratta di un diritto insindacabile: il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta.
Il primo requisito è di tipo sanitario. Serve il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge. Attenzione a un errore frequente: un verbale che riconosce soltanto l’articolo 3, comma 1, dà diritto ad alcune agevolazioni fiscali ma non ai permessi lavorativi. Un ulteriore requisito è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa.
Sul piano di chi può fare domanda, hanno diritto ai permessi il lavoratore con disabilità grave propria, i genitori di figli con disabilità grave, il coniuge o la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, e i parenti o affini entro il terzo grado. La tutela vale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compresi i part-time. Sono esclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che non rientrano nella disciplina.
Quanti giorni spettano: i 3 giorni mensili e il frazionamento a ore
La misura ordinaria consiste in tre giorni di permesso al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa INPS, quindi validi come giorni lavorati ai fini della pensione. I tre giorni non sono cumulabili da un mese all’altro: se non si usano, si perdono.
In alternativa ai tre giorni interi, la legge consente il frazionamento a ore. In questo caso il lavoratore ha diritto a due ore di permesso al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a sei ore, e a un’ora se l’orario è inferiore a sei ore. La scelta tra giornata intera e frazionamento orario permette di adattare il permesso alle esigenze concrete dell’assistenza, per esempio per accompagnare la persona a una singola visita senza consumare un giorno intero.
Nel comparto scuola valgono regole specifiche per il frazionamento: per il personale ATA, ad esempio, i tre giorni possono essere utilizzati a ore nel limite massimo di 18 ore mensili, secondo il CCNL Istruzione e Ricerca.
Come fare domanda dei permessi 104 all’INPS
La domanda va presentata all’INPS in modalità telematica. Il canale principale è il portale dell’Istituto, nell’area riservata accessibile con SPID, CIE o CNS: la sezione dedicata è quella dei permessi per lavoratori disabili e familiari. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato, che assiste gratuitamente nella compilazione e nell’invio.
Una volta approvata la domanda, i permessi vanno comunque programmati e comunicati al datore di lavoro con congruo anticipo, salvo situazioni di urgenza. È possibile modificare una domanda già presentata: l’INPS consente online sia la rinuncia, totale o parziale, sia la variazione dei dati, ma queste funzioni operano solo sulle domande in corso di fruizione nel mese in cui si presenta la modifica.
I lavoratori pubblici seguono in parte canali interni alla propria amministrazione, ma la logica del riconoscimento resta ancorata al verbale di disabilità grave e alla verifica dei requisiti da parte dell’INPS.
Le 10 ore aggiuntive dal 2026: a chi spettano davvero
È la novità più recente, e anche la più fraintesa. Dal 1° gennaio 2026 sono disponibili dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e terapie. Le ha introdotte l’articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, con le istruzioni operative fornite dalla Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025.
Il punto da chiarire è che queste dieci ore non spettano a chiunque abbia la legge 104. Sono riservate a una platea precisa: i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il diritto è riconosciuto anche ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni sanitarie.
Queste ore si sommano ai tre giorni mensili della legge 104 senza sostituirli, sono coperte da contribuzione, si fruiscono solo per ore intere e vanno consumate entro il 31 dicembre di ciascun anno. La richiesta si presenta direttamente al datore di lavoro; per la fruizione è richiesta la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
Congedo straordinario legge 104: i 2 anni da non confondere
Qui si annida la confusione più costosa, perché nel 2026 convivono due congedi diversi di durata biennale, con regole opposte sulla retribuzione.
Il congedo straordinario retribuito è l’istituto storico, disciplinato dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001. Spetta ai caregiver che assistono un familiare con disabilità grave, richiede di norma la convivenza con la persona assistita, ha una durata massima di 24 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa e non è frazionabile a ore. È retribuito, con un tetto massimo complessivo annuo che per il 2026 è fissato a 57.837 euro, secondo la Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026.
Diverso è il congedo introdotto dalla Legge 106/2025 (articolo 1): riguarda i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%, dura anch’esso fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, e garantisce la conservazione del posto di lavoro. Ma, a differenza del precedente, non è retribuito: durante il periodo non spettano stipendio, TFR, ferie né tredicesima, anche se è previsto il diritto di accesso prioritario al lavoro agile al rientro e la possibilità di riscatto ai fini pensionistici. In sintesi: uno salva reddito e posto, l’altro salva solo il posto.
F.A.Q. – Domande frequenti sui permessi legge 104
Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese?
Spettano tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/1992. In alternativa è possibile il frazionamento a ore: due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, una se è inferiore. I tre giorni non si cumulano da un mese all’altro.
I permessi della legge 104 sono pagati?
Sì. I tre giorni mensili sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa INPS, quindi valgono come giorni lavorati anche ai fini pensionistici. Il pagamento è a carico dell’INPS, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, che non può opporsi alla richiesta.
Chi può usare la legge 104 per assistere un familiare?
Possono fare domanda il coniuge o la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità grave. È necessario il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3) e che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria.
Le 10 ore aggiuntive del 2026 spettano a tutti quelli che hanno la 104?
No. Le dieci ore annue introdotte dalla Legge 106/2025 dal 1° gennaio 2026 sono riservate ai lavoratori con malattie oncologiche o con malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%, e ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni. Si sommano ai tre giorni mensili, ma non spettano alla generalità dei titolari di legge 104.
Congedo straordinario e permessi 104 sono la stessa cosa?
No, sono istituti distinti. I permessi 104 sono giorni o ore mensili di assenza retribuita. Il congedo straordinario retribuito (D.Lgs. 151/2001) è un periodo di assenza fino a 24 mesi nell’arco della vita lavorativa, spetta ai caregiver conviventi ed è retribuito entro un tetto annuo. Esiste inoltre un secondo congedo introdotto dalla Legge 106/2025, anch’esso biennale, ma non retribuito.
ATTENZIONE: questo articolo sui permessi legge 104 ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce una consulenza previdenziale o legale; le situazioni individuali possono variare e per la propria posizione si consiglia di rivolgersi all’INPS, a un patronato o a un consulente del lavoro.
Fonti: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33; Legge 18 luglio 2025, n. 106, artt. 1 e 2; Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025 (permessi orari); Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026 (tetto congedo straordinario 2026); D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42 (congedo straordinario retribuito).
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