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Consulenti lavoro: 240mila lavoratori ‘dimenticati’ da cig per Covid-19

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Roma, 11 dic. (Labitalia) – Sono 240mila i lavoratori dipendenti potenzialmente esclusi dall’accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali in quanto assunti dalle circa 86 mila nuove imprese nate tra il 13 luglio e il 31 ottobre 2020 che restano ‘fuori’ dalla possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale in quanto non beneficiari delle precedenti settimane previste dalla normativa Covid-19. Queste ultime, infatti, hanno potuto avere accesso alla cig solo a partire dal 9 novembre 2020. Sono le stime raccolte dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro nell’approfondimento di oggi 11 dicembre.

Secondo i consulenti del lavoro di queste nuove imprese, almeno l’8,4% è ascrivibile a settori, come turismo e tempo libero, duramente colpiti dalla ripresa della seconda ondata pandemica e dalle successive chiusure. Una problematica risolta solo in parte. Infatti, l’art. 13 del dl n. 157/2020, recante ‘misure in materia di integrazione salariale’, ha recuperato un deficit di coordinamento tra il decreto n. 104/2020 ed il successivo n. 137/2020, equiparando la condizione dei lavoratori dipendenti assunti dopo il 13 luglio 2020 a quella dei lavoratori già in forza presso le aziende, consentendo pertanto anche ai primi di accedere ai trattamenti di cassa integrazione connessi alla pandemia. Una platea rilevante di soggetti che, stando alle stime della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, avrebbe riguardato circa 2,5 milioni di lavoratori dipendenti, assunti a partire dal 13 luglio 2020 fino al 31 ottobre. Eppure, anche il tentativo a posteriori di evitare disparità tra lavoratori nelle medesime condizioni, comunque evidentemente degni di ricevere adeguate tutele, non è stato risolutivo.

“È assolutamente necessario -dichiara Pasquale Staropoli, responsabile scuola alta formazione Fondazione studi consulenti del lavoro- che vengano previste misure atte a realizzare una moratoria per la presentazione delle domande, qualora queste non siano state presentate per il divieto preesistente alla introduzione dell’art. 13 del Dl n. 157/2020, e comunque impediscano gli effetti discriminanti”. Diversamente si darebbe luogo ad una grave ingiustizia sociale ed errore giuridico. “Il legislatore ha recuperato un deficit di coordinamento tra il decreto n. 104/2020 ed il successivo n. 137/2020, nell’ambito di un disegno governativo che più volte ha fatto del ‘non lasciare nessuno indietro’ e della promessa della intangibilità del livello occupazionale un impegno ed una promessa caratterizzanti, ma questo messaggio e questo recupero devono essere realizzati fino in fondo, concretamente e con norme corrette”, ha infine concluso Staropoli.

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