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**Senato: Gruppi e commissioni, il nuovo Regolamento dopo il taglio dei parlamentari**

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Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Tutto pronto al Senato per l’avvio della prima legislatura con meno componenti, 200 invece che 315. Al fotofinish, con il Parlamento già sciolto, l’Assemblea di Palazzo Madama è infatti riuscita ad approvare la riforma del Regolamento per adeguare le norme interne al nuovo plenum. Numero e competenze delle commissioni permanenti e quorum per consentire la costituzione dei Gruppi le principali novità inserite.

In base ai criteri dell’affinità di materia e dei carichi di lavoro, sono state accorpate le commissioni Affari esteri e Difesa, Ambiente e lavori pubblici, Industria e Agricoltura, Lavoro e Sanità. I pareri consultivi delle Bilancio e Affari costituzionali riguarderanno solo gli emendamenti approvati, mentre per quanto riguarda la procedura di esame dei profili finanziari, ove la commissione Bilancio richieda al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, la mancata presentazione, entro cinque giorni, della relazione del Governo non determinerà presunzioni di onerosità finanziaria.

La procedura di esame in sede referente dei decreti-legge viene uniformata a quella dei disegni di legge ordinari e, seguendo la disciplina vigente alla Camera, gli emendamenti approvati in commissione saranno ricompresi nel testo proposto per l’Assemblea. Viene inoltre istituito anche in Senato il Comitato per la legislazione.

Per quanto riguarda i Gruppi, si abbassa la soglia per la loro costituzione e vengono rafforzate le norme che contrastano il fenomeno della mobilità parlamentare, i cosiddetti cambi di casacca. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Misto e di quello rappresentativo delle minoranze linguistiche, dovrà essere composto minimo da sei senatori, rispetto ai dieci previsti fin qui, e rappresentare un partito o movimento politico -eventualmente anche in coalizione- che alle ultime elezioni abbia presentato candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un senatore.

Resta ferma la possibilità di costituire Gruppi di coalizione elettorale, così come la possibilità di formare, anche in seguito, Gruppi autonomi da parte di ciascuna componente della coalizione stessa, nel rispetto dei requisiti numerici previsti.

I senatori che entro l’ordinario termine di tre giorni non abbiano aderito ad alcun Gruppo formano il Misto nel quale possono essere costituite componenti rappresentative di una forza politica che abbia conseguito -con lo stesso contrassegno- l’elezione di almeno un senatore, ovvero l’elezione di propri rappresentanti alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo.

Proprio sulla scorta dell’esperienza del Parlamento europeo, viene prevista per la prima volta, anche per i senatori elettivi oltre che per quelli a vita, la possibilità di non essere iscritti ad alcun Gruppo parlamentare. In particolare i senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza e anche quelli espulsi, salvo che entro tre giorni abbiano aderito ad altro Gruppo già costituito, non risulteranno iscritti ad alcun Gruppo.

A tale categoria vengono comunque garantiti adeguati spazi di intervento e la relativa assegnazione alle commissioni parlamentari è disposta dal presidente del Senato, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.

Infine i componenti del Consiglio di presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall’incarico, salvo che la cessazione non sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o di fusione con altri Gruppi. La norma non si applica al presidente del Senato.