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Scuola: costituzionalista Marini, ‘su misure Dad auspicabile intervento legislatore nazionale’

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Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Le misure stabilite nell’ultima ordinanza sulla scuola in tempo di covid dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, “sono ragionevoli soprattutto in vista dell’ulteriore diffusione della pandemia a causa delle varianti. L’obbligatorietà della presenza non è incostituzionale, come non lo è tuttavia nemmeno la non obbligatorietà: la scelta è cioè rimessa agli organi politici sulla base di una molteplicità di fattori. La discrezionalità a cui si appella Emiliano e le scelte avanzate nella sua ordinanza possono essere uno stimolo intelligente su cui, tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore nazionale”. Lo dice il costituzionalista Francesco Saverio Marini intervenendo con l’Adnkronos sul dibattito in corso sulla Didattica a distanza, anche alla luce delle proteste di decine di migliaia di persone tra genitori, docenti e personale Ata che reclamano il diritto di scelta delle famiglie ad usufruire della Dad; nonché delle proteste ed occupazioni degli studenti del Paese contrari ad una didattica in presenza senza le adeguate misure di sicurezza.

Si tratta, secondo il costituzionalista, di una contrapposizione sulla Didattica a distanza su cui “ad oggi si impone la disciplina statale, molto rigida a seconda del colore della regione. Si possono seguire due strade – spiega – o lo Stato interviene con un nuovo Dpcm in cui disciplina la Dad dando maggior peso alla libertà delle famiglie. O rimette la scelta alle regioni che valuteranno sulle singole situazioni quale è la disciplina più confacente al territorio”. Secondo Marini, professore all’università di Roma Tor Vergata, c’è un primo ambito relativo ai diritti sui quali “non è facile trovare una soluzione perché sono tanti i valori e i diritti costituzionali che vengono in rilievo: c’è il diritto alla salute che ha una duplice veste in questo caso, sia come libertà da rimettere alla famiglia se usufruire della Dad o se mandare i figli a scuola; sia come interesse della collettività rispetto al pericolo di diffusione del virus; c’è infine il potere-dovere dello Stato di istituire le scuole per tutti gli ordini e gradi e consentirne o imporne la frequenza. Nell’articolo 32 della Costituzione, va ricordato, la salute è declinata rispetto ad entrambi i profili e l’interesse alla salute della collettività rappresenta un limite ovviamente alla libertà di salute individuale”.

Altro tema critico è chi decide sulla Didattica a distanza: lo Stato o le regioni in deroga alla normativa statale? “Il tema è controverso – risponde il costituzionalista – Per la disciplina nazionale in vigore, si prevede che le regioni possano intervenire o in senso restrittivo o, previa intesa con lo Stato, in senso anche ampliativo, ma sempre nelle more dell’adozione dei decreti del presidente del Consiglio. Previsione che lascia perplessi perché queste more non ci sono mai state: si è passati da un decreto all’altro e lo spazio alle regioni è apparso quasi inesistente. La Corte Costituzionale ha chiarito che il legislatore regionale, in quel caso della Valle D’Aosta, “non può invadere con un propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia, in quanto essa è affidata interamente alla competenza legislativa dello Stato”.

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