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Giustizia, Tar Lazio respinge ricorso di Luciani: confermata la nomina di Albamonte alla Dnaa

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(Adnkronos) – Confermata dal Tar del Lazio la nomina di Eugenio Albamonte a sostituto procuratore della Direzionale nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I giudici amministrativi della prima sezione hanno respinto il ricorso presentato dal pm Stefano Luciani che lo scorso 18 dicembre era stato escluso, per minore anzianità, dai sette magistrati, proposti dalla Terza Commissione e votati dal plenum del Csm per la Dnaa. Insieme ad Albamonte erano stati nominati anche Antonella Fratello, Ida Teresi, Paolo Sirleo, Antonio De Bernardo, Federico Perrone Capano e Giovanni Musarò.  Luciani, pm della Dda di Roma, aveva impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio superiore della magistratura che aveva assegnato ad Albamonte il massimo punteggio. Nella sentenza pubblicata ieri, il collegio ritiene che quello su Albamonte non sia stato “un giudizio generico e meno che mai acritico” e che “i dieci anni di assegnazione nel gruppo Reati contro la personalità dello Stato e terrorismo della procura di Roma sono stati accompagnati, nella motivazione della delibera, dall’esplicitazione dei risultati investigativi per attività che rientrano nel perimetro di competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”. Per i giudici del Tar è necessaria una valutazione d’insieme “della peculiare attitudine richiesta, in forza della quale anche l’eventuale disallineamento, in termini di consistenza, tra l’esercizio pregresso di attività di repressione della criminalità organizzata, da un lato, e di repressione del terrorismo, dall’altro, non costituisce fattore discriminante”.  Poiché, “diversamente opinando – si legge nella sentenza – si dovrebbe pervenire alla conclusione che tutti i percorsi professionali dei magistrati aspiranti a ricoprire la funzione di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo debbano, obbligatoriamente, contemplare entrambi (o, per giunta, entrambi e in egual misura) gli ambiti di attività per poter essere gratificati dal punteggio massimo. In tal modo, però, si finirebbe per determinare un meccanismo di svalutazione di chi, pur eccellendo particolarmente in uno dei due ambiti di attività, vedrebbe frustrata la possibilità di ottenere il conferimento di tale incarico, di massima sempre assegnato a magistrati di doti eccellenti se non eccelse: doti che, nella specie, il ricorrente certamente annovera in tema di lotta alla criminalità organizzata ma non altrettanto in materia di antiterrorismo; e, di converso, che il controinteressato vanta in tale ultimo ambito, mentre non ugualmente può vantare in materia di repressione della criminalità organizzata. Si vuol dire, pertanto – concludono i giudici del Tar – che l’apprezzamento dell’Amministrazione ai fini di punteggio non possa banalizzarsi sul piano della sola quantità distributiva tra i due ambiti di attività (Antimafia e Antiterrorismo) che definiscono la funzione della Direzione Nazionale”. 
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