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Consulta: incostituzionale la sanzione fissa a concessionari e titolari sale gioco (2)

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(Adnkronos) – Nel sistema vigente non si rinviene una sanzione che possa essere sostituita dalla Corte costituzionale a quella dichiarata illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate. Ciò non impedisce, però, la dichiarazione di incostituzionalità, che, in linea generale, non è preclusa dal fatto che si determini un vuoto di disciplina. Vuoto che spetta al legislatore colmare. Il principio vale anche quando le questioni riguardano il trattamento sanzionatorio, salvo i casi in cui l’eliminazione pura e semplice della norma sanzionatoria provochi «insostenibili vuoti di tutela»: come, ad esempio, una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per la società rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali. Solo in questi casi diventa indispensabile individuare, tramite “punti di riferimento” offerti dal sistema vigente, soluzioni sanzionatorie che – nel rispetto dei limiti ai poteri di intervento della Corte – possano sostituirsi a quella denunciata come illegittima dal giudice a quo.

Quest’ipotesi non ricorre nel caso in esame. Se è vero che la tutela della salute, cui sono volte le misure di contrasto della ludopatia, è un obiettivo di rilievo costituzionale, va anche aggiunto, però, che qui si tratta di inosservanze di obblighi informativi, a carattere preventivo, “sensibilmente antecedenti la concreta offesa all’interesse protetto”. La sanzione in esame va quindi rimossa puramente e semplicemente, spettando al legislatore stabilirne una nuova.

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