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Jobs act e congedo parentale: cosa cambia

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Come cambiano le norme sul congedo parentale con l’introduzione del Jobs act?

 

Il Jobs act cambia le carte in tavola, anche per quel che riguarda il congedo parentale facoltativo. Le nuove norme, infatti, prevedono che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l’indennità pari al 30% della retribuzione.

Per il congedo non retribuito, le possibilità di beneficiarne si estendono dagli 8 ai 12 anni. E non solo. Novità assoluta: c’è la possibilità, per mamme e papà, di ‘trasformare’ il congedo parentale in part-time al 50%.

Vediamo meglio cosa prevede questo ultimo punto: in assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), ‘in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente’ all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi.

E ancora: il Jobs Act afferma che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.

 

gc

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congedo parentale, congedo parentale facoltativo, Jobs act

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