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**Colosseo: Corte rigetta ricorso Diego Della Valle contro Codacons, non fu diffamazione**

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Roma, 21 feb. (Adnkronos) – La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il ricorso promosso contro il Codacons da Tod’s e da Diego Della Valle, il quale dovrà versare all’associazione dei consumatori 18mila euro a titolo di risarcimento per le spese legali. Lo rende noto lo stesso Codacons, che nel procedimento era accusato di aver diffamato il noto imprenditore in merito al caso della sponsorizzazione del Colosseo. Il ricorso di Diego Della Valle era stato presentato contro la sentenza n.363 del 2018 con cui il Tribunale di Fermo rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da Tod’s spa e dallo stesso imprenditore per la diffusione sul sito internet del Codacons di due comunicati stampa, pubblicati in data 3.7.2012 e 31.7.2013, aventi ad oggetto la sponsorizzazione da parte di Tod’s dei lavori di restauro dell’Anfiteatro Flavio (‘Colosseo’), aventi contenuto asseritamente diffamatorio.

In primo grado il Tribunale riteneva che i comunicati presentassero “sicuri profili di interesse pubblico e rispettassero il canone della ‘verità'”. Tesi ora confermata anche dalla Corte d’appello di Ancona che, nella sentenza pubblicata oggi, scrive: “Il comunicato esprime una critica all’operazione di sponsorizzazione, formulata in termini incisivi e pungenti che non eccedono però i limiti della convenienza, apparendo altresì ravvisabile la ferma convinzione dell’appellata della illegittimità o comunque non convenienza dell’operazione di sponsorizzazione del Colosseo, desumibile dalle diverse iniziative giudiziarie intraprese avverso l’iniziativa stessa, sul presupposto della tutela di interessi di natura pubblicistica in difesa dei consumatori e dell’ambiente”.

“Va altresì evidenziata -prosegue la sentenza- la proporzione tra l’importanza della vicenda e la presunta utilità della sua esposizione e divulgazione ed i contenuti espressivi con i quali la critica è stata esercitata, che non appaiono tali da trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato […] le altre espressioni di ferma censura all’operazione sono tutte riconducibili al diritto di critica, senza che ciò ecceda i limiti della continenza, essendo ben comprensibile a chiunque che, considerata la natura del bene in oggetto, non può accedersi ad un’interpretazione letterale dell’espressione ‘svendita del Colosseo’, essendo evidente che con ciò ci si riferiva alla convenienza ed adeguatezza dell’operazione di sponsorizzazione, come del resto agevolmente comprensibile dal complessivo tenore del documento […]”.

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