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Ue, l’esperta: “Tra semplificazioni e dubbi ecco schema decreto sulla trasparenza salariale”

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(Adnkronos) – "Tra aspettative confermate e dubbi ancora aperti, l’Italia ha avviato il proprio percorso di recepimento della Direttiva 970/2023 sulla trasparenza salariale. Il 5 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione, successivamente trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri parlamentari. Rispetto alla Direttiva, la bozza di decreto introduce alcune semplificazioni a favore delle piccole e medie imprese italiane, ma altrettanti dubbi interpretativi. La più grande semplificazione riguarda il riferimento ai contratti collettivi per la definizione delle categorie di lavoratori che svolgono lavoro uguale o di pari valore. Ai sensi della bozza di decreto, costituisce 'stesso lavoro' o 'lavoro di pari valore' quello riconducibile a mansioni identiche o comparabili, riconducibili al medesimo livello del contratto collettivo applicato". Così, con Adnkronos/Labitalia, Ornella Patané, partner di Toffoletto De Luca Tamajo, in merito allo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva EU sulla trasparenza salariale. Secondo l'esperta, "si tratta di una presunzione semplice a favore della contrattazione collettiva che assicura sistemi di classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, ai sensi della Direttiva, e che consente la prova contraria, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori" "Il riferimento alla contrattazione collettiva, tuttavia, non risulta sempre adeguato -continua Patanè- ai fini di una compiuta attuazione della Direttiva. In primo luogo, perché i livelli dei contratti collettivi sono generici e molto ampi e non prendono in considerazione ogni singola organizzazione aziendale. In secondo luogo, essi non prevedono livelli retributivi per la fascia più alta della popolazione aziendale, ovvero per quadri e dirigenti, ove si annida statisticamente la discriminazione retributiva di genere".  "Forse proprio in considerazione di questo, la bozza di decreto consente -spiega ancora l'esperta di diritto- anche sistemi di classificazione professionale decisi dal datore di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione, integrativi dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva, purché anch’essi basati su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. A differenza di quanto previsto dalla Direttiva, tali sistemi integrativi di classificazione dei lavoratori sono decisi unilateralmente dalle imprese e non condivisi con i rappresentanti dei lavoratori".  Secondo Patanè "presenta, inoltre, dei problemi interpretativi la definizione di livello retributivo, introdotta dalla bozza di decreto rispetto a quanto previsto dalla Direttiva: definizione certamente importante perché su di essa si baseranno tutte le comparazioni introdotte dalla Direttiva per valutare la sussistenza di un gap retributivo di genere. Nella bozza di decreto, vanno esclusi dal livello retributivo i superminimi individuali, i premi una tantum e le indennità ad personam, qualora questi siano stati previsti a favore di alcuni dipendenti sulla base di criteri 'oggettivi individuali'". "Tale formulazione poco felice da un punto di vista lessicale prima ancora che giuridico, introduce non poche incertezze interpretative soprattutto perché pare vanificare lo scopo della Direttiva volto a comparare tutti gli elementi retributivi, fissi, variabili e in natura proprio al fine di rinvenire eventuali situazioni di discriminazione", conclude Patanè. 
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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