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Bioshopper: rimandato il termine per le multe ai trasgressori

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Chi commercializza buste di plastica inquinanti sara’ soggetto a multe pesanti, solo 60 giorni dopo dall’emanazione del Decreto ministeriale contenete i parametri di composizione dei bioshopper

Chi commercializza buste di plastica inquinanti sarà soggetto a multa solo 60 giorni dopo dall’emanazione del Decreto ministeriale contenete i parametri di composizione dei bioshopper . Nel Decreto Sviluppo, approvato a Palazzo Madama, infatti, viene eliminato il limite temporale, fissato al 31 dicembre 2012, entro cui scattano le sanzioni per i bioshopper non compostabili. L’articolo 34, comma 30, del Decreto Sviluppo stabilisce che l’applicazione delle multe parta 60 giorni dopo dall’emanazione del Decreto ministeriale contenete i parametri di composizione dei bioshopper.

I produttori di buste di plastica, quindi, avranno maggior tempo per adeguarsi alle disposizioni sui bioshopper. Nulla cambia, invece, per la somma di addebito delle multe: secondo la Legge 28/2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

(gc)

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