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	<title>partita IVA &#8211; Ecoseven</title>
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	<description>Notizie sulla mobilità ecosostenibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2020 14:41:41 +0000</lastBuildDate>
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		<title>SPECIALE DECRETO CURA ITALIA: LA PAROLA AL COMMERCIALISTA</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/canali/speciali/speciale-decreto-cura-italia-la-parola-al-commercialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina | Le energie del saper vivere]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura italia]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[partita IVA]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commercialista ci spiega cosa prevede in ambito di fiscalità e come incide su scadenze, dichiarazioni, contributi e tanto altro. Il Commercialista ci guida alla lettura, pratica, in ambito di fiscalità, del decreto cura Italia, perché, come in ogni campo, il punto di vista specialistico rappresenta un’importante fonte e veicolo di chiarezza. INDENNITÀ’ PER LAVORATORI [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-49800" src="https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_1280.jpg" alt="commercialista covid19" width="798" height="422" srcset="https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_1280.jpg 798w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_1280-300x159.jpg 300w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_1280-768x406.jpg 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" /></h3>
<h3>Il commercialista ci spiega cosa prevede in ambito di fiscalità e come incide su scadenze, dichiarazioni, contributi e tanto altro.</h3>
<p><span id="more-49803"></span></p>
<p>Il Commercialista ci guida alla lettura, pratica, in ambito di fiscalità, del decreto cura Italia, perché, come in ogni campo, il punto di vista specialistico rappresenta un’importante fonte e veicolo di chiarezza.</p>
<ol>
<li><b>INDENNITÀ’ PER LAVORATORI AUTONOMI</b></li>
</ol>
<p>Ai liberi professionisti titolari di <strong>partita iva attiva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione</strong> <strong>coordinata e continuativa</strong> attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a <strong>600 euro una tantum</strong>.</p>
<p>Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda (non sono state ancora diffusi i dati tecnici per tale domanda).</p>
<p>Per tutti i professionisti è sospeso anche il versamento dei contributi previdenziali alle proprie casse di previdenza.</p>
<ol start="2">
<li><strong> COMPENSI NON ASSOGGETTABILI A RITENUTA </strong></li>
</ol>
<p>Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, possono non applicare la ritenuta nella proprie fatture attive tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, purché nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente.</p>
<p>Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.</p>
<ol start="3">
<li><strong> SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN SCADENZA 16 MARZO</strong></li>
</ol>
<p><strong>Per i contribuenti con fatturato annuo sino a 2 milioni di euro è disposta la sospensione fino al 31</strong> maggio dei versamenti (imposte e contributi previdenziali e INAIL) in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo con il modello F24.</p>
<p><strong>I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati</strong>, senza applicazione di sanzioni e interessi, in <strong>un’unica soluzione</strong> entro il prossimo 31 maggio 2020 (cioè 1° giugno, perché il 31 maggio è domenica), oppure rateizzati in un massimo di cinque quote mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p>In particolare, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti si spingerà fino al 30 giugno. Per i contribuenti con fatturato annuo superiore a tale soglia la sospensione dei versamenti (imposte e contributi previdenziali) è disposta sino a venerdì 20 marzo.</p>
<ol start="4">
<li><strong> RINVIO SCADENZE PER DICHIARAZIONI FISCALI</strong></li>
</ol>
<p>La dichiarazione IVA è rinviata al 30 giugno (dal 30 aprile originario).</p>
<p>Resta invece confermata la scadenza per comunicare gli oneri detraibili nel 730 (ad esempio per i medici e tutti gli operatori del sistema sanitario che devono comunicare le spese mediche).  Anche le CU 2020 (compensi anno 2019) rimangono in scadenza il 31 marzo 2020.</p>
<ol start="5">
<li><strong> CREDITO DI IMPOSTA DEL 60% DEL CANONE DI AFFITTO DI NEGOZI  </strong></li>
</ol>
<p>Per i negozianti che svolgono la loro attività in immobili presi in affitto rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e che hanno dovuto chiudere tale attività è concesso un credito di imposta pari al 60% del canone di affitto per il mese di marzo. Il credito andrà utilizzato esclusivamente in compensazione.</p>
<ol start="6">
<li><strong> CASSA INTEGRAZIONE FINO A 9 SETTIMANE PER I DIPENDENTI DI TUTTE LE IMPRESE</strong></li>
</ol>
<p>E’ concessa la cassa integrazione fino a 9 settimane per i dipendenti delle imprese di qualsiasi dimensione.</p>
<p>La Cassa integrazione non verrà anticipata dal datore di lavoro ma sarà erogata direttamente dall’INPS. Inoltre per il datore di lavoro non saranno dovuti i contributi previdenziali.</p>
<ol start="7">
<li><strong> DIVIETO DI LICENZIAMENTI</strong></li>
</ol>
<p>Per i prossimi due mesi non saranno possibili i licenziamenti sulla base del giustificato motivo oggettivo (ad esempio crollo ricavi o incassi a causa del virus)</p>
<ol start="8">
<li><strong> CONGEDO PARENTALE O VOUCHER BABY SITTER</strong></li>
</ol>
<p>Per tutti i dipendenti pubblici o privati e per tutti i lavoratori autonomi (professionisti e imprese individuali) che hanno figli fino a 12 anni di età (o senza limiti di età per chi ha figli con disabilità) è concesso un congedo straordinario (cioè la possibilità di assentarsi dal lavoro) per 15 giorni con retribuzione ridotta al 50%.</p>
<p>In alternativa al congedo, i suddetti dipendenti e lavoratori autonomi potranno usufruire di un voucher baby sitter del valore di 500 euro che verranno accreditati dallo Stato sul libretto di famiglia (una sorta di carta di credito ricaricabile e acquistabile presso gli Uffici postali ovvero sul sito web dell’INPS). Questo voucher potrà essere utilizzato solo per pagare chi si occuperà dei figli (quindi, perché no, anche i nonni..)</p>
<p>Per tutti coloro che lavorano come dipendenti o professionisti nel settore sanitario il voucher avrà un valore di 1.000 euro.</p>
<ol start="9">
<li><strong> SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER CONTRIBUTI ALLE COLF</strong></li>
</ol>
<p>E’ sospeso il versamento dei contributi delle colf in scadenza tra il 26 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020.</p>
<ol start="10">
<li><strong> SOSPENSIONE PER 18 MESI DEI MUTUI SULLA PRIMA CASA</strong></li>
</ol>
<p>Valida per dipendenti e anche professionisti (quest’ultimi dovranno autocertificare una riduzione del 33% dei ricavi 2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019).</p>
<p>Per i dipendenti non sarà necessario presentare in banca il modello ISEE.</p>
<ol start="11">
<li><strong> SOSPENSIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 DI MUTUI E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE (se avete questa casistica contattateci e vi forniremo il modulo di richiesta)</strong></li>
</ol>
<p>Per le micro, piccole e medie imprese (max 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato) è prevista la sospensione delle rate di finanziamenti e mutui sino al 30 settembre 2020.</p>
<p>La sospensione riteniamo sia attivabile solo previa richiesta scritta alle banche.</p>
<ol start="12">
<li><b> PREMIO DI 100 EURO PER CHI CONTINUERÀ’ A LAVORARE IN SEDE</b></li>
</ol>
<p>Per i dipendenti pubblici e privati che dovranno continuare a lavorare presso la sede sarà riconosciuto un premio una tantum di 100 euro esentasse. Verrà pagato dal datore di lavoro entro l’anno 2020.</p>
<ol start="13">
<li><strong> POLIZZE RC AUTO CON SCADENZA ALLUNGATA</strong></li>
</ol>
<p>Il periodo di validità delle polizze RC auto, attualmente in essere, terminerà un mese dopo la sua scadenza contrattuale.</p>
<p>14. <strong>PATENTE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ SALVA FINO AL 31 AGOSTO</strong></p>
<p>Tali documenti &#8220;scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto&#8221; restano validi appunto fino al 31 agosto 2020</p>
<ol start="15">
<li><strong>REVISIONE: C&#8217;È TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE </strong></li>
</ol>
<p>Se è in scadenza e si sarebbe dovuto portare l&#8217;auto in officina per la nuova verifica proprio in questi mesi, si può continuare a utilizzare il veicolo fino al 31 ottobre prossimo senza incorrere in alcuna sanzione.</p>
<ol start="16">
<li><strong> ACCESSO FACILITATO AI FINANZIAMENTI BANCARI</strong></li>
</ol>
<p>Sarà facilitato l’ottenimento di finanziamenti bancari per imprese e privati cittadini (quest’ultimi anche qualora abbiano perso il proprio reddito) grazie alle garanzie prestate alle banche da parte dello Stato.</p>
<ol start="17">
<li><strong> RINVIO DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI</strong></li>
</ol>
<p>Sono rinviate al 15 aprile le udienze civili e penali previste per i giorni di marzo, accompagnata dalla sospensione dei termini in scadenza nello stesso mese per depositi di atti, memorie e documenti.</p>
<ol start="18">
<li><strong>NCC E Taxi</strong></li>
</ol>
<p>Stanziati 2 milioni per supportare i tassisti che installano paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati ai clienti. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Si attende apposito decreto dei ministero dei trasporti</p>
<ol start="19">
<li><strong> SLITTAMENTO ASSEMBLEE SOCIETARIE</strong></li>
</ol>
<p>In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 e 2478 bis del codice civile o alle diverse disposizioni dello statuto societario, le assemblee dei soci sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, diversamente dai 120 del termine ordinario. Sempre in deroga alle diverse disposizione dello statuto societario, le espressioni di voto si possono manifestare anche per via elettronica, per corrispondenza e mediante mezzi di telecomunicazione.</p>
<p><b>ALTRE DISPOSIZIONI GIÀ’ IN VIGORE</b></p>
<p>Oltre alle suddette agevolazioni <strong>l’Agenzia delle Entrate</strong> &#8211; con propria direttiva interna &#8211; ha disposto la sospensione di:</p>
<ul>
<li>Invio di comunicazioni di irregolarità, avvisi di pagamenti/accertamento e cartelle esattoriali;</li>
<li>verifiche fiscali.</li>
</ul>
<p>Inoltre <strong>l&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione</strong> ha termini di pagamento e le attività di riscossione:</p>
<ul>
<li>Sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il     31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;</li>
<li>fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;</li>
<li>differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.</li>
</ul>
<p>Sono state inoltre sospese fino al 22 marzo le udienze del contenzioso tributario e i relativi termini per depositi di atti, memorie e documenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECIALE DECRETO CURA ITALIA: LE DOMANDE E RISPOSTE PIU&#8217; COMUNI</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/canali/speciali/speciale-decreto-cura-italia-le-domande-e-risposte-piu-comuni/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina | Le energie del saper vivere]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
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		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
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		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[stanziamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Cosa prevede, per chi e come fare per ottenerlo per bonus bebè, mutui, imprese, partite IVA, sospensione adempimenti fiscali e documenti d’identità. Il decreto cura Italia rappresenta una preziosa cassetta degli attrezzi per tutti noi. Vediamo insieme alcuni degli “attrezzi” più pratici contenuti nel decreto e come usarli. &#160; BONUS BEBÈ PER DIPENDENTI PUBBLICI O [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-49801" src="https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/decreto-CURA-italia.jpg" alt="DECRETO CURA ITALIA covid19" width="800" height="450" srcset="https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/decreto-CURA-italia.jpg 800w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/decreto-CURA-italia-300x169.jpg 300w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2020/03/decreto-CURA-italia-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<h3>Cosa prevede, per chi e come fare per ottenerlo per bonus bebè, mutui, imprese, partite IVA, sospensione adempimenti fiscali e documenti d’identità.</h3>
<p><span id="more-49799"></span></p>
<p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20G0003400000010110001&amp;dgu=2020-03-17&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&amp;art.codiceRedazionale=20G00034&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG">decreto cura Italia</a> rappresenta una preziosa cassetta degli attrezzi per tutti noi. Vediamo insieme alcuni degli “attrezzi” più pratici contenuti nel decreto e come usarli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BONUS BEBÈ PER DIPENDENTI PUBBLICI O ASSIMILATI</strong></p>
<p><strong><em>Quanto è stato stanziato? </em></strong></p>
<ul>
<li>Il bonus Bebè vale 30 milioni di euro per l’anno 2020</li>
</ul>
<p><strong><em>Come si accede al bonus? </em></strong></p>
<ul>
<li>Bisogna presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, indicando contestualmente il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.</li>
</ul>
<p><strong><em>Cosa succede se lo stanziamento non copre tutte le richieste? </em></strong></p>
<ul>
<li>l’INPS provvede al monitoraggio delle domandone, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.</li>
</ul>
<p><strong><em>A chi è rivolto? </em></strong></p>
<ul>
<li>Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.</li>
</ul>
<p><strong><em>Quanto si può richiedere?</em></strong></p>
<ul>
<li>il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro</li>
</ul>
<p><strong><em>Chi eroga il bonus?</em></strong></p>
<p>L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro</p>
<p><strong>BONUS BEBÈ PER I PRIVATI</strong></p>
<p><strong><em>E per chi lavora nel settore privato?</em></strong></p>
<p>Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo (giorno di chiusura delle scuole in tutta Italia), e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età <strong>non superiore ai 12 anni</strong> di uno <strong>specifico congedo</strong>, per il quale è riconosciuta una <strong>indennità pari al 50 per cento della retribuzione</strong>,</p>
<p><strong><em>Per gli autonomi?</em></strong></p>
<p>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.</p>
<p>La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p>
<p><strong>AZIENDE E CASSA INTEGRAZIONE</strong></p>
<p><strong><em>Che succede se la mia azienda subisce l’impatto negativo dell’emergenza COVID 19?</em></strong></p>
<p>I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,</p>
<p><strong><em>Da quando parte la concessione? Quanto dura?</em></strong></p>
<p>Il periodo coperto decorre dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p>
<p><strong><em>Entro quando bisogna fare domanda?</em></strong></p>
<p>La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>
<p><strong><em>Quanto è stato stanziato? Che succede se si supera tale soglia?</em></strong></p>
<p>Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.</p>
<p>L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p><strong><em>Che succede se l’azienda è già iscritta a un FIS?</em></strong></p>
<p>L’assegno ordinario concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento può essere concesso su istanza del datore di lavoro con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.</p>
<p><strong><em>C’è bisogno di riunire una assemblea sindacale, come previsto dal Jobs act, per accedere alla cassa integrazione?</em></strong></p>
<p>Limitatamente all’anno 2020 e all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica l’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero l’articolo che tratta di Informazione e consultazione sindacale.</p>
<p><strong>FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”</strong></p>
<p><strong><em>Entro quando si può fare richiesta per beneficiare del fondo solidarietà mutui “prima casa”?</em></strong></p>
<p>Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia.</p>
<p><strong><em>A chi è rivolto il fondo?</em></strong></p>
<p>L’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, con dei limiti ben precisi di fatturato nel periodo di emergenza COVID-19</p>
<p><strong><em>Quali sono le limitazioni all’accesso?</em></strong></p>
<p>Chi vuole accedere al Fondo deve autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza.</p>
<p><strong><em>Serve l’ISEE?</em></strong></p>
<p>Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</p>
<p><strong><em>Come funziona l’erogazione?</em></strong></p>
<p>Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell&#8217;intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.</p>
<p><strong><em>Quanto è stato messo a disposizione da parte dello stato?</em></strong></p>
<p>400 milioni di euro per il 2020.</p>
<p><strong>INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</strong></p>
<p><strong><em>A chi si rivolge l’articolo 27 del decreto Cura Italia relativo a Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?</em></strong></p>
<p>Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</p>
<p><strong><em>A quanto ammonta l’indennità per i liberi professionisti?</em></strong></p>
<p>Per il mese di marzo è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro</p>
<p><strong><em>Dal punto di vista fiscale come viene trattata tale indennità?</em></strong></p>
<p>L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2</p>
<p><strong><em>Chi eroga l’indennità?</em></strong></p>
<p>L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda.</p>
<p><strong><em>Qual è il tetto previsto?</em></strong></p>
<p>Il limite di spesa complessivo è di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.</p>
<p><strong><em>Se i fondi si esaurissero?</em></strong></p>
<p>Qualora dal monitoraggio da parte di INPS (in sinergia con Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze) emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p>
<p><strong>SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</strong></p>
<p><strong><em>Chi può beneficiare della sospensione?</em></strong></p>
<p>I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato Italiano.</p>
<p><strong><em>Che tributi vengono sospesi?</em></strong></p>
<p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>
<p><strong><em>Viene spostata anche la dichiarazione dei redditi?</em></strong></p>
<p>Resta ferma la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg"><u>disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9</u></a> recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p>
<p><strong><em>Per le piccole imprese ci sono vantaggi aggiuntivi?</em></strong></p>
<p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p>
<ol>
<li>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d&#8217;imposta;</li>
<li>b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;</li>
<li>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria.</li>
</ol>
<p><strong><em>Ci sono vantaggi per le imprese nelle città più colpite di recente (Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza)?</em></strong></p>
<p>Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti,</p>
<p><strong><em>Per le ex “Zone Rosse”?</em></strong></p>
<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell&#8217;allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg">Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020</a></p>
<p><strong><em>I beneficiari delle misure del decreto per la sospensione dei termini dei tributi quando dovranno pagare i tributi?</em></strong></p>
<p>I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del decreto, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>
<p><strong><em>Per le imprese con ricavi inferiori a 400.000 euro?</em></strong></p>
<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d&#8217;acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d&#8217;imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p>
<p>I contribuenti, che si avvalgono dell’opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><strong>PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO</strong></p>
<p><strong><em>Cosa posso fare se il mio documenti di identità è scaduto durante il periodo di emergenza COVID 19?</em></strong></p>
<p>Ci viene in soccorso l’Art. 104 del decreto Cura Italia che proroga la validità dei documenti di riconoscimento:</p>
<p>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità <em>(di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44),</em> rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore decreto Cura Italia è prorogata al 31 agosto 2020.</p>
<p>La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p>
<p>Fermo restando che ognuna di queste rielaborazioni è passibile di tua modifica, raccomanderei di inserire il link al decreto cura Italia ogni volta, a scanso di equivoci.</p>
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		<title>Nuove tutele per le partite IVA: arriva lo statuto del lavoro autonomo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 11:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
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					<description><![CDATA[Il lavoro autonomo è vicino a un riassetto: il Governo ha presentato un nuovo disegno di legge Il Consiglio dei ministri ha presentato un disegno di legge che mira a mettere ordine nel lavoro autonomo e a garantire nuove tutele. Si parla di più garanzie in caso di maternità e malattie, di deducibilità fiscale dei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-30695" src="https://www.ecoseven.net//wp-content/uploads/2016/02/images_igallery_resized_ambientetest_freelance-17636-250-200-90-c.jpg" alt="" width="250" height="200" /></p>
<p>Il lavoro autonomo è vicino a un riassetto: il Governo ha presentato un nuovo disegno di legge</p>
<p>  <span id="more-30696"></span>  </p>
<p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Il Consiglio dei ministri ha presentato un disegno di legge che mira a mettere ordine nel lavoro autonomo e a garantire nuove tutele.</span></p>
<p>Si parla di più garanzie in caso di maternità e malattie, di deducibilità fiscale dei corsi di aggiornamento, di allungamento dei congedi parentali e della possibilità di accesso ai fondi europei da parte dei piccoli imprenditori.</p>
<p>Le tutele passano anche attraverso il divieto di rifiutare, da parte del datore dei lavoro, la stipula del contratto per iscritto. In questo modo sarà impossibile assistere a modifiche &#8216;unilaterali&#8217; e &#8216;senza congruo preavviso&#8217; delle condizioni.</p>
<p>Le spese sostenute per ottenere certificazioni professionali o finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro saranno deducibili al 100% fino a un massimo di 5 mila euro. </p>
<p>Inoltre, quando si parlerà di accesso &#8216;ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei&#8217;, i lavoratori autonomi verranno &#8216;equiparati alle piccole e medie imprese&#8217;.</p>
<p>Il disegno di legge &#8216;<a href="http://www.lavoro.gov.it/Priorita/PublishingImages/Pages/Scheda%20DDL%20lavoro%20autonomo%20non%20imprenditoriale%20e%20smart%20working.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato</a>&#8216; non è ancora legge: ora dovrà passare per l&#8217;esame del parlamento e venire approvato dalle camere. Intanto arrivano le prime reazioni, positive, da una nota aongiunta di Acta, Alta partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni; le associazioni dei free-lance esprimono soddisfazione per questo disegno di legge, lo considerano: &#8216;una battaglia vinta per 2 milioni di lavoratori che attendevano da tempo una norma che mettesse la parola fine alle disparità nel mercato del lavoro&#8217;; parlano di un vero e proprio &#8216;atto di equità che riconosce il valore e la dignità del lavoro autonomo e professionale&#8217;.</p>
<p>Ai lavoratori autonomi non si applicano infatti le tutele previste per i lavoratori dipendenti; quella che un tempo era una fascia &#8216;alta&#8217; del lavoro, fatta di professionisti, si è allargata a dismisura, includendo anche tante &#8216;false partite iva&#8217;, cioè lavoratori &#8216;costretti&#8217; ad aprile la partita IVA anche quando svolgono di fatto un lavoro subordinato.</p>
<p>Nel disegno di legge si introduce anche il concetto di lavoro &#8216;agile&#8217;, che &#8216;consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.&#8217;</p>
<p><a href="https://www.ecoseven.net//?p=30678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E tra le ultime riforme in materia di lavoro ricordiamo l&#8217;istituzione del voucher per pagare la baby sitter destinato alle mamme lavoratrici, sia dipendenti che autonome.</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
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