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	<title>congedo straordinario &#8211; Ecoseven &#8211; Saper Vivere</title>
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		<title>Permessi legge 104: guida completa a giorni, ore e congedi nel 2026</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:11:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[di Redazione Ecoseven – 20/07/2026 In breve, i permessi legge 104 danno ai lavoratori con disabilità grave, e a chi li assiste, tre giorni di permesso retribuito al mese. È la tutela storica dell&#8217;articolo 33 della Legge 104/1992, e nel 2026 resta invariata. Attorno a questi tre giorni, però, ruotano due strumenti diversi che vengono spesso confusi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di <a href="https://www.ecoseven.net/author/redazione-ecoseven/" target="_blank" rel="noopener">Redazione Ecosev</a><a href="https://www.ecoseven.net/author/redazione-ecoseven/" target="_blank" rel="noopener">en</a> – 20/07/2026</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-320934 size-full" title="Permessi legge 104 nel 2026: giorni, ore e congedi per lavoratori e caregiver" src="https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2026/07/permessi-legge-104.webp" alt="Permessi legge 104 2026 giorni ore congedo" width="1236" height="824" srcset="https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2026/07/permessi-legge-104.webp 1236w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2026/07/permessi-legge-104-300x200.webp 300w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2026/07/permessi-legge-104-1024x683.webp 1024w, https://www.ecoseven.net/wp-content/uploads/2026/07/permessi-legge-104-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 1236px) 100vw, 1236px" /></p>
<p><strong>In breve,</strong></p>
<p>i <strong>permessi legge 104</strong> danno ai lavoratori con disabilità grave, e a chi li assiste, tre giorni di permesso retribuito al mese. È la tutela storica dell&#8217;articolo 33 della Legge 104/1992, e nel 2026 resta invariata. Attorno a questi tre giorni, però, ruotano due strumenti diversi che vengono spesso confusi con i permessi ordinari: le nuove dieci ore annue introdotte dal 2026 e il congedo straordinario di due anni. Capire chi ha diritto a cosa fa la differenza tra ottenere una tutela e vedersi respinta la domanda.</p>
<p>Nel 2026 chi assiste un familiare con disabilità grave continua ad avere diritto a <strong>tre giorni di permesso mensile retribuito</strong>, coperti da contribuzione figurativa e validi ai fini pensionistici, come stabilito dall&#8217;articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La novità dell&#8217;anno arriva da un&#8217;altra norma, la Legge 106/2025, ma non tocca questi tre giorni: aggiunge qualcosa, e solo per alcune categorie.</p>
<h2>Cosa sono i permessi legge 104 e chi ne ha diritto</h2>
<p>I permessi della legge 104 sono giorni o ore di assenza dal lavoro retribuiti, riconosciuti dall&#8217;articolo 33 della Legge 104/1992 per assistere una persona con disabilità grave o per il lavoratore che si trova egli stesso in quella condizione. Il pagamento è a carico dell&#8217;INPS, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro. Si tratta di un diritto insindacabile: il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta.</p>
<p>Il primo requisito è di tipo sanitario. Serve il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della stessa legge. Attenzione a un errore frequente: un verbale che riconosce soltanto l&#8217;articolo 3, comma 1, dà diritto ad alcune agevolazioni fiscali ma non ai permessi lavorativi. Un ulteriore requisito è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa.</p>
<p>Sul piano di chi può fare domanda, hanno diritto ai permessi il lavoratore con disabilità grave propria, i genitori di figli con disabilità grave, il coniuge o la parte dell&#8217;unione civile, il convivente di fatto, e i parenti o affini entro il terzo grado. La tutela vale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compresi i part-time. Sono esclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che non rientrano nella disciplina.</p>
<h2>Quanti giorni spettano: i 3 giorni mensili e il frazionamento a ore</h2>
<p>La misura ordinaria consiste in tre giorni di permesso al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa INPS, quindi validi come giorni lavorati ai fini della pensione. I tre giorni non sono cumulabili da un mese all&#8217;altro: se non si usano, si perdono.</p>
<p>In alternativa ai tre giorni interi, la legge consente il frazionamento a ore. In questo caso il lavoratore ha diritto a due ore di permesso al giorno se l&#8217;orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a sei ore, e a un&#8217;ora se l&#8217;orario è inferiore a sei ore. La scelta tra giornata intera e frazionamento orario permette di adattare il permesso alle esigenze concrete dell&#8217;assistenza, per esempio per accompagnare la persona a una singola visita senza consumare un giorno intero.</p>
<p>Nel comparto scuola valgono regole specifiche per il frazionamento: per il personale ATA, ad esempio, i tre giorni possono essere utilizzati a ore nel limite massimo di 18 ore mensili, secondo il CCNL Istruzione e Ricerca.</p>
<h2>Come fare domanda dei permessi 104 all&#8217;INPS</h2>
<p>La domanda va presentata all&#8217;INPS in modalità telematica. Il canale principale è il portale dell&#8217;Istituto, nell&#8217;area riservata accessibile con SPID, CIE o CNS: la sezione dedicata è quella dei permessi per lavoratori disabili e familiari. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato, che assiste gratuitamente nella compilazione e nell&#8217;invio.</p>
<p>Una volta approvata la domanda, i permessi vanno comunque programmati e comunicati al datore di lavoro con congruo anticipo, salvo situazioni di urgenza. È possibile modificare una domanda già presentata: l&#8217;INPS consente online sia la rinuncia, totale o parziale, sia la variazione dei dati, ma queste funzioni operano solo sulle domande in corso di fruizione nel mese in cui si presenta la modifica.</p>
<p>I lavoratori pubblici seguono in parte canali interni alla propria amministrazione, ma la logica del riconoscimento resta ancorata al verbale di disabilità grave e alla verifica dei requisiti da parte dell&#8217;INPS.</p>
<h2>Le 10 ore aggiuntive dal 2026: a chi spettano davvero</h2>
<p>È la novità più recente, e anche la più fraintesa. Dal 1° gennaio 2026 sono disponibili <strong>dieci ore annue aggiuntive</strong> di permesso retribuito per visite, esami e terapie. Le ha introdotte l&#8217;articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, con le istruzioni operative fornite dalla Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025.</p>
<p>Il punto da chiarire è che queste dieci ore <strong>non spettano a chiunque abbia la legge 104</strong>. Sono riservate a una platea precisa: i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il diritto è riconosciuto anche ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni sanitarie.</p>
<p>Queste ore si sommano ai tre giorni mensili della legge 104 senza sostituirli, sono coperte da contribuzione, si fruiscono solo per ore intere e vanno consumate entro il 31 dicembre di ciascun anno. La richiesta si presenta direttamente al datore di lavoro; per la fruizione è richiesta la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata.</p>
<h2>Congedo straordinario legge 104: i 2 anni da non confondere</h2>
<p>Qui si annida la confusione più costosa, perché nel 2026 convivono due congedi diversi di durata biennale, con regole opposte sulla retribuzione.</p>
<p>Il <strong>congedo straordinario retribuito</strong> è l&#8217;istituto storico, disciplinato dall&#8217;articolo 42 del D.Lgs. 151/2001. Spetta ai <a href="https://www.ecoseven.net/economia/costo-badante-convivente/" target="_blank" rel="noopener">caregiver</a> che assistono un familiare con disabilità grave, richiede di norma la convivenza con la persona assistita, ha una durata massima di 24 mesi nell&#8217;arco dell&#8217;intera vita lavorativa e non è frazionabile a ore. È retribuito, con un tetto massimo complessivo annuo che per il 2026 è fissato a 57.837 euro, secondo la Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026.</p>
<p>Diverso è il <strong>congedo introdotto dalla Legge 106/2025</strong> (articolo 1): riguarda i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%, dura anch&#8217;esso fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, e garantisce la conservazione del posto di lavoro. Ma, a differenza del precedente, <strong>non è retribuito</strong>: durante il periodo non spettano stipendio, TFR, ferie né tredicesima, anche se è previsto il diritto di accesso prioritario al lavoro agile al rientro e la possibilità di riscatto ai fini pensionistici. In sintesi: uno salva reddito e posto, l&#8217;altro salva solo il posto.</p>
<h2>F.A.Q. &#8211; Domande frequenti sui permessi legge 104</h2>
<h3>Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese?</h3>
<p>Spettano tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell&#8217;articolo 33 della Legge 104/1992. In alternativa è possibile il frazionamento a ore: due ore al giorno se l&#8217;orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, una se è inferiore. I tre giorni non si cumulano da un mese all&#8217;altro.</p>
<h3>I permessi della legge 104 sono pagati?</h3>
<p>Sì. I tre giorni mensili sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa INPS, quindi valgono come giorni lavorati anche ai fini pensionistici. Il pagamento è a carico dell&#8217;INPS, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, che non può opporsi alla richiesta.</p>
<h3>Chi può usare la legge 104 per assistere un familiare?</h3>
<p>Possono fare domanda il coniuge o la parte dell&#8217;unione civile, il convivente di fatto e i parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità grave. È necessario il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3) e che l&#8217;assistito non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria.</p>
<h3>Le 10 ore aggiuntive del 2026 spettano a tutti quelli che hanno la 104?</h3>
<p>No. Le dieci ore annue introdotte dalla Legge 106/2025 dal 1° gennaio 2026 sono riservate ai lavoratori con malattie oncologiche o con malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%, e ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni. Si sommano ai tre giorni mensili, ma non spettano alla generalità dei titolari di legge 104.</p>
<h3>Congedo straordinario e permessi 104 sono la stessa cosa?</h3>
<p>No, sono istituti distinti. I permessi 104 sono giorni o ore mensili di assenza retribuita. Il congedo straordinario retribuito (D.Lgs. 151/2001) è un periodo di assenza fino a 24 mesi nell&#8217;arco della vita lavorativa, spetta ai caregiver conviventi ed è retribuito entro un tetto annuo. Esiste inoltre un secondo congedo introdotto dalla Legge 106/2025, anch&#8217;esso biennale, ma non retribuito.</p>
<hr />
<p><em>ATTENZIONE: questo articolo sui permessi legge 104 ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce una consulenza previdenziale o legale; le situazioni individuali possono variare e per la propria posizione si consiglia di rivolgersi all&#8217;INPS, a un patronato o a un consulente del lavoro. </em></p>
<p><em>Fonti: <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art33-com3" target="_blank" rel="noopener">Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33</a>; <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-18;106!vig=" target="_blank" rel="noopener">Legge 18 luglio 2025, n. 106, artt. 1 e 2</a>; <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-152-del-19-12-2025_15110.html" target="_blank" rel="noopener">Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025</a> (permessi orari); <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.circolare-numero-47-del-21-04-2026_15242.html" target="_blank" rel="noopener">Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026</a> (tetto congedo straordinario 2026); <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art42" target="_blank" rel="noopener">D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42</a> (congedo straordinario retribuito).</em></p>
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